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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 29

RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

INDICE

Art. 1 - Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali
Art. 2 - Attribuzioni
Art. 3 - Statuto e regolamento
Art. 4 - Organi dell'Istituto
Art. 5 - Il Presidente
Art. 5 bis - Presidente onorario
Art. 6 - Il Consiglio direttivo
Art. 7 - Il Collegio dei revisori
Art. 8 - Strutture organizzative e personale dell'Istituto
Art. 9 - Il direttore
Art. 10 - Finanziamenti
Art. 11 - Controllo sugli organi elettivi
Art. 12 - Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza.
Art. 13 - Norme transitorie e finali
Art. 14 - Abrogazioni
Art. 1
Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali
1. L'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali è organo tecnico-scientifico e strumento della programmazione della Regione Emilia-Romagna nel settore dei beni artistici, culturali e naturali. L'Istituto ha personalità giuridica, autonomia statutaria e finanziaria ed opera con autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.
Art. 2

(sostituito comma 2 e modificato comma 3 da art. 18 L.R. 24 marzo 2000 n. 18 in seguito aggiunta lett. f) bis del comma 1 da art. 8 L.R. 29 ottobre 2008 n. 17)

Attribuzioni
1. L'Istituto promuove e svolge attività conoscitiva ed operativa, di indagine e di ricerca, per la valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico ed artistico, per la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei centri storici, nonché per lo svolgimento di ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, prestando in tali campi la propria consulenza alla Regione ed agli Enti locali. In particolare, l'Istituto:
a) provvede alla costituzione dell'inventario regionale dei beni artistici, culturali e naturali e, a tal fine, definisce programmi e metodologie uniformi per il censimento dei detti beni ed elabora il materiale in relazione alle esigenze della Regione, delle Province e dei Comuni;
b) presta la propria collaborazione, in base ad apposite convenzioni, a Province, Comunità montane e Comuni, a soggetti pubblici e privati;
c) provvede alla formazione del personale specializzato nei settori di attività dell'Istituto;
d) definisce e gestisce i flussi informativi relativi a musei, archivi e biblioteche e partecipa, con la Regione e gli Enti locali, alla definizione e gestione dei flussi informativi in ordine agli oggetti della tutela ambientale, paesistica e naturalistica, della pianificazione territoriale ivi compresi i centri storici ed il patrimonio edilizio di interesse storico testimoniale, anche in relazione ad analoghi beni conservati o documentati nei musei della Regione;
e) cura gli interventi di conservazione, restauro e manutenzione di beni culturali, artistici, librari, storico- documentari, architettonici ed ambientali di proprietà degli Enti locali e di Enti convenzionati, sulla base di proprie metodologie individuate anche di intesa con gli Istituti nazionali di restauro;
f) raccoglie, conserva, riproduce e mette a disposizione del pubblico la documentazione scritta, iconografica, cartografica, audiovisiva e multimediale nonché la consultazione delle banche dati relative ai beni culturali e ambientali.
f) bis svolge la funzione di archiviazione e conservazione dei documenti informatici, con le modalità previste dalla normativa vigente, prodotti dalla Regione e, mediante apposita convenzione, dei documenti prodotti da Province, Comuni e altri soggetti pubblici.
2. L'Istituto esercita altresì, nell'ambito della legge della programmazione e degli atti di indirizzo, le funzioni istruttorie di competenza regionale relative alla materia biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali.
3. La funzione di indirizzo dell'attività dell'Istituto è svolta dalla Regione, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto generale del Consiglio ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, mediante deliberazione della Giunta regionale, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, al coordinamento con le attività esercitate dallo Stato o alle esigenze di collaborazione con lo stesso, agli impegni derivanti alla Regione dagli obblighi comunitari e statali e dalle leggi, alle attività promozionali all'estero, alle esigenze di coordinamento delle funzioni della Regione, dell'Istituto e degli Enti locali, alle attività formative, nonché all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'Istituto ....
Art. 3
Statuto e regolamento
1. L'Istituto adotta uno statuto che stabilisce le norme fondamentali per l'attività e l'organizzazione dell'Ente, con particolare attenzione alle attribuzioni degli organi e all'ordinamento dei servizi.
2. Lo statuto può prevedere la costituzione di Commissioni, su base regionale e provinciale, che, attraverso la partecipazione degli Enti locali, delle Università, degli organi periferici dei ministeri interessati, delle istituzioni culturali, di organismi pubblici e privati operanti nel settore,esprimano orientamenti e pareri sulle linee e sui programmi generali dell'Istituto.
3. Lo statuto e il regolamento amministrativo-contabile dell'Istituto sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio direttivo dell'Istituto che delibera a maggioranza assoluta dei propri membri.
Art. 4
Organi dell'Istituto
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei revisori.
Art. 5
Il Presidente
1. Il Presidente è scelto tra eminenti personalità del mondo scientifico e culturale ed è eletto dal Consiglio regionale.
Art. 5 bis
Presidente onorario
1. La carica di Presidente onorario può essere attribuita dall'Assemblea legislativa ad una eminente personalità del mondo scientifico e culturale. La carica di Presidente onorario è eventuale, la funzione è onorifica.
Art. 6
Il Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da sei membri nominati dalla Giunta regionale, scelti tra personalità del mondo scientifico e culturale, dirigenti della pubblica Amministrazione, operatori del settore privato con significative esperienze nei campi di competenza dell'Istituto.
2. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni.
Art. 7
Il Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori è composto da 3 membri effettivi, è nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 Sito esterno e dura in carica quanto il Consiglio direttivo.
2. Il Collegio vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, verifica la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili ed effettua riscontri di cassa. Dei risultati dell'attività di vigilanza il Collegio dei revisori riferisce, oltre che al Consiglio direttivo, alla Giunta regionale, anche su richiesta di quest'ultima.
Art. 8

(sostituito comma 7 da art. 49 L.R. 24 marzo 2004 n. 6)

Strutture organizzative e personale dell'Istituto
1. L'Istituto svolge la propria attività sulla base di programmi pluriennali e annuali, avvalendosi delle proprie strutture oppure nelle altre forme stabilite dal presente articolo.
2. L'Istituto, per i particolari contenuti tecnico-scientifici delle proprie funzioni, è dotato di personale specializzato, sia in termini di formazione che di esperienza professionale, nelle materie di propria competenza.
3. Il Consiglio direttivo definisce la dotazione organica nel rispetto dei limiti massimi numerici proposti alla Giunta regionale e da questa approvati con riferimento ai criteri fissati al comma 1 dell'art. 41 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.
4. Il Consiglio direttivo, d'intesa con la Giunta e sulla base dei criteri di cui all'art. 14 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 come sostituito dall'art. 32 della L.R. 31/94, nomina i responsabili delle strutture di livello dirigenziale dell'Istituto. Gli incarichi di direzione di programmi e progetti, di verifica, controllo e vigilanza, di studio ed elaborazione sono conferiti dal dirigente sovraordinato.
5. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 4 possono essere conferiti anche a dirigenti assunti ai sensi dell'art. 24 della L.R. 41/92 come modificato dal comma 12 dell'art. 37 della L.R. 31/94. In tale caso la Giunta provvede a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 24 della legge sopracitata su proposta del Consiglio direttivo.
6. Per quanto non previsto ai commi 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, le norme della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni, della L.R. 41/92 e successive modificazioni e della L.R. 31/94.
7. Il Direttore, nell'ambito degli stanziamenti definiti dal Consiglio direttivo, per esigenze speciali o in casi eccezionali, può conferire incarichi di prestazioni intellettuali ai sensi dell'art. 2230 e seguenti del codice civile. L'incarico può essere conferito quando ricorrono le stesse condizioni ed entro i medesimi limiti che la legge regionale stabilisce per il conferimento di incarichi propri della Regione
8. L'Istituto può avvalersi di istituti ed enti specializzati, con i quali può stipulare convenzioni o contratti di ricerca per indagini e studi particolari.
Art. 9
Il direttore
1. Il Consiglio direttivo nomina un direttore che:
a) cura il funzionamento dell'Istituto e, a tal fine, partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo, del quale è il segretario;
b) organizza, con i responsabili delle strutture dell'Istituto, l'attuazione dei programmi di attività e, ai sensi della L.R. 41/92, coordina i servizi dell'Istituto, sovraintendendo all'attività amministrativa;
c) esprime parere sulle delibere del Consiglio direttivo, fermo restando quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 41/92.
2. L'incarico di direttore dura tre anni ed è rinnovabile. L'incarico può cessare anticipatamente per revoca motivatamente deliberata dal Consiglio direttivo; in tal caso il Consiglio direttivo rinnova la nomina entro sessanta giorni.
3. L'incarico di direttore è conferito con le modalità specificate ai commi 3 e 4 dell'art. 8. La Giunta, sentito il Consiglio direttivo, fissa i criteri per la determinazione del trattamento economico del direttore nell'ambito della complessiva graduazione delle funzioni e dei corrispettivi retributivi per gli incarichi dirigenziali della Regione Emilia-Romagna.
Art. 10

(inseriti commi 1 bis e 3 bis da art. 8 L.R. 29 ottobre 2008 n. 17)

Finanziamenti
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Emilia-Romagna è istituito un fondo globale per il funzionamento dell'Istituto.
1 bis. Negli atti di impegno di tale fondo sono esplicitati gli importi dedicati all'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f bis).
2. La Regione può, altresì, erogare all'Istituto contributi speciali per particolari attività, progetti, iniziative.
3. L'Istituto può accettare contributi e donazioni di enti pubblici e di soggetti privati e destina al finanziamento della propria attività i proventi dei contratti di ricerca o di ogni altra natura.
3 bis. Le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1 possono essere a titolo oneroso; i relativi introiti sono vincolati al finanziamento delle attività oggetto della convenzione stessa.
4. Sono fatti salvi eventuali finanziamenti speciali previsti da norme specifiche.
Art. 11
Controllo sugli organi elettivi
1. Per il controllo sugli organi elettivi dell'Istituto si osservano le disposizioni di cui all'art. 29 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.
Art. 12

(già modificato comma 2 da art. 23 L.R. 26 aprile 2001 n. 11; poi sostituito comma 2 e aggiunto comma 4 bis da art. 49 L.R. 24 marzo 2004 n. 6)

Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza.
1. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto regionale, il bilancio preventivo, le sue variazioni e il bilancio consuntivo dell'Istituto sono approvati dal Consiglio regionale. Il bilancio preventivo e quello consuntivo, deliberati dal Consiglio direttivo, devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale, rispettivamente, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce, ed entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento del consuntivo.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale esercita il controllo sugli atti del Consiglio direttivo dell'Istituto e, comunque, sugli atti di indirizzo, di nomina dei dirigenti, di acquisto e alienazione immobiliare, delle relative permute, di appalto e di concessione che impegnino il bilancio dell'Istituto per una pluralità di anni. Il controllo comporta la verifica della legittimità di tali atti ivi compresa la loro conformità agli atti di indirizzo emanati a norma dell'art. 2.
3. Il controllo sui piani e programmi annuali e pluriennali dell'Istituto è anche esercitato, nel merito, dalla Giunta regionale e si intendono approvati se la Giunta non chiede chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, o la modifica, ovvero non li annulli entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
4. Al fine di assicurare la regolarità della gestione e la conformità dell'azione dell'Istituto agli indirizzi fissati, la Giunta regionale, ai sensi delle disposizioni del titolo III, Capo II della L.R. 24/94, esercita la vigilanza sull'Istituto anche mediante apposite ispezioni o specifiche richieste al Collegio dei revisori.
4 bis. La Giunta regionale presenta annualmente una relazione al Consiglio regionale sull'attività svolta dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.
Art. 13

(già modificato comma 3 da art. 2 L.R. 12 maggio 1997 n. 13;

poi abrogato articolo da art. 18 L.R. 24 marzo 2000 n. 18)

Norme transitorie e finali
abrogato
Art. 14
Abrogazioni
1. La legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, così come modificata dalla L.R. 14 gennaio 1980, n. 3, è abrogata.

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