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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 29

RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 10

(inseriti commi 1 bis e 3 bis da art. 8 L.R. 29 ottobre 2008 n. 17,poi sostituito comma 1 bis da art. 20 L.R. 24 ottobre 2013 n. 17)

Finanziamenti
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Emilia-Romagna è istituito un fondo globale per il funzionamento dell'Istituto.
1 bis. Gli importi dedicati alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f bis), sono indicati in appositi capitoli del bilancio regionale.
2. La Regione può, altresì, erogare all'Istituto contributi speciali per particolari attività, progetti, iniziative.
3. L'Istituto può accettare contributi e donazioni di enti pubblici e di soggetti privati e destina al finanziamento della propria attività i proventi dei contratti di ricerca o di ogni altra natura.
3 bis. Le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1 possono essere a titolo oneroso; i relativi introiti sono vincolati al finanziamento delle attività oggetto della convenzione stessa.
4. Sono fatti salvi eventuali finanziamenti speciali previsti da norme specifiche.

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