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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 29

RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 2

(sostituito comma 2, modificato comma 3 da art. 18 L.R. 24 marzo 2000 n. 18 , poi aggiunta lett. f bis) comma 1 da art. 8 L.R. 29 ottobre 2008 n. 17, infine sostituita lett. f bis) comma 1 da art. 20 L.R. 24 ottobre 2013 n. 17)

Attribuzioni
1. L'Istituto promuove e svolge attività conoscitiva ed operativa, di indagine e di ricerca, per la valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico ed artistico, per la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei centri storici, nonché per lo svolgimento di ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, prestando in tali campi la propria consulenza alla Regione ed agli Enti locali. In particolare, l'Istituto:
a) provvede alla costituzione dell'inventario regionale dei beni artistici, culturali e naturali e, a tal fine, definisce programmi e metodologie uniformi per il censimento dei detti beni ed elabora il materiale in relazione alle esigenze della Regione, delle Province e dei Comuni;
b) presta la propria collaborazione, in base ad apposite convenzioni, a Province, Comunità montane e Comuni, a soggetti pubblici e privati;
c) provvede alla formazione del personale specializzato nei settori di attività dell'Istituto;
d) definisce e gestisce i flussi informativi relativi a musei, archivi e biblioteche e partecipa, con la Regione e gli Enti locali, alla definizione e gestione dei flussi informativi in ordine agli oggetti della tutela ambientale, paesistica e naturalistica, della pianificazione territoriale ivi compresi i centri storici ed il patrimonio edilizio di interesse storico testimoniale, anche in relazione ad analoghi beni conservati o documentati nei musei della Regione;
e) cura gli interventi di conservazione, restauro e manutenzione di beni culturali, artistici, librari, storico- documentari, architettonici ed ambientali di proprietà degli Enti locali e di Enti convenzionati, sulla base di proprie metodologie individuate anche di intesa con gli Istituti nazionali di restauro;
f) raccoglie, conserva, riproduce e mette a disposizione del pubblico la documentazione scritta, iconografica, cartografica, audiovisiva e multimediale nonché la consultazione delle banche dati relative ai beni culturali e ambientali.
f) bis svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici anche a rilevanza fiscale, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) nonché, mediante apposita convenzione, dei documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) della medesima legge e da altri soggetti pubblici.
2. L'Istituto esercita altresì, nell'ambito della legge della programmazione e degli atti di indirizzo, le funzioni istruttorie di competenza regionale relative alla materia biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali.
3. La funzione di indirizzo dell'attività dell'Istituto è svolta dalla Regione, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto generale del Consiglio ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, mediante deliberazione della Giunta regionale, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, al coordinamento con le attività esercitate dallo Stato o alle esigenze di collaborazione con lo stesso, agli impegni derivanti alla Regione dagli obblighi comunitari e statali e dalle leggi, alle attività promozionali all'estero, alle esigenze di coordinamento delle funzioni della Regione, dell'Istituto e degli Enti locali, alle attività formative, nonché all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'Istituto ....

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