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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 30

MODIFICA DELL'ART. 4 DELLA L.R. 9 DICEMBRE 1993, N. 42 "ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI"

(Legge di pura modifica all'art. 4 della L.R. 9 dicembre 1993 n. 42)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 14 aprile 1995

INDICE

Art. 1 - Modifica all'art. 4 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
All'art. 4 della L.R. 42/93 viene aggiunto il seguente comma:
"7 bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente, per almeno uno degli ultimi cinque anni, delle squadre nazionali delle discipline alpine e del fondo ed abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpico, sono esentati dall'obbligo della frequenza dei corsi di formazione di cui al presente articolo.".
Art. 2
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 aprile 1995 PIER LUIGI BERSANI

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