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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 31

NORME TRANSITORIE IN ORDINE ALL'ORDINAMENTO ORGANICO DELL'AZIENDA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA (APT). MODIFICHE ALLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMI- LIA- ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 14 aprile 1995

Art. 3
1. Gli organi dell'APT sono: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori.
2. Il presidente è nominato dal Consiglio regionale in deroga al procedimento di cui agli articoli 5, 6 e 7 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24. Ha la legale rappresentanza dell'azienda e presiede il consiglio di amministrazione. In particolare:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
b) adotta, in casi straordinari di urgenza e necessità, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale debbono essere presentati nella seduta immediatamente successiva, per la ratifica, che deve essere comunque effettuata entro e non oltre sessanta giorni;
c) adotta i provvedimenti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, oltre il presidente, scelti tra esperti del settore turistico e nominati dalla Giunta regionale con la deroga di cui al comma 2. Delibera gli atti di programmazione e di indirizzo generale della promozione turistica e tutti gli atti necessari per l'adempimento delle attività istituzionali dell'azienda. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, decide il voto del presidente.
4. Il consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla sua costituzione, delibera le modifiche allo statuto e ai regolamenti necessarie per adeguare tali atti ai principi della presente legge, e in particolare dell'art. 2, e le sottopone all'approvazione della Giunta. In caso di inadempienza, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.

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