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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 31

NORME TRANSITORIE IN ORDINE ALL'ORDINAMENTO ORGANICO DELL'AZIENDA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA (APT). MODIFICHE ALLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMI- LIA- ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 14 aprile 1995

Art. 4
1. Le deliberazioni concernenti lo statuto e i regolamenti dell'azienda, i bilanci di previsione e consuntivi, i programmi generali di attività e le variazioni generali del bilancio di previsione correlate a modifiche dei programmi generali di attività, sono sottoposte al controllo, anche di merito, della Giunta regionale, che può delegare la funzione all'Assessore competente. Gli atti soggetti a controllo diventano esecutivi se non ne sia pronunciato l'annullamento entro trenta giorni dal loro ricevimento a meno che nel frattempo, a cura dell'Assessore competente, non siano stati sollevati rilievi o richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in questo caso il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento delle controdeduzioni. I competenti servizi finanziari per consentire l'esercizio del controllo nel termine sopra indicato debbono esprimere il proprio parere tecnico entro venti giorni.

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