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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 31

NORME TRANSITORIE IN ORDINE ALL'ORDINAMENTO ORGANICO DELL'AZIENDA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA (APT). MODIFICHE ALLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMI- LIA- ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 14 aprile 1995

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La presente legge detta norme transitorie in ordine all'ordinamento organico dell'azienda regionale di promozione turistica (APT), in attesa di una riforma dell'ordinamento dell'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna dettato dalla L.R. 9 agosto 1993, n. 28.
Art. 2
1. L'APT, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 4 della legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217, è organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione, munito di autonomia amministrativa e di gestione.
Art. 3
1. Gli organi dell'APT sono: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori.
2. Il presidente è nominato dal Consiglio regionale in deroga al procedimento di cui agli articoli 5, 6 e 7 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24. Ha la legale rappresentanza dell'azienda e presiede il consiglio di amministrazione. In particolare:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
b) adotta, in casi straordinari di urgenza e necessità, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale debbono essere presentati nella seduta immediatamente successiva, per la ratifica, che deve essere comunque effettuata entro e non oltre sessanta giorni;
c) adotta i provvedimenti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, oltre il presidente, scelti tra esperti del settore turistico e nominati dalla Giunta regionale con la deroga di cui al comma 2. Delibera gli atti di programmazione e di indirizzo generale della promozione turistica e tutti gli atti necessari per l'adempimento delle attività istituzionali dell'azienda. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, decide il voto del presidente.
4. Il consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla sua costituzione, delibera le modifiche allo statuto e ai regolamenti necessarie per adeguare tali atti ai principi della presente legge, e in particolare dell'art. 2, e le sottopone all'approvazione della Giunta. In caso di inadempienza, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.
Art. 4
1. Le deliberazioni concernenti lo statuto e i regolamenti dell'azienda, i bilanci di previsione e consuntivi, i programmi generali di attività e le variazioni generali del bilancio di previsione correlate a modifiche dei programmi generali di attività, sono sottoposte al controllo, anche di merito, della Giunta regionale, che può delegare la funzione all'Assessore competente. Gli atti soggetti a controllo diventano esecutivi se non ne sia pronunciato l'annullamento entro trenta giorni dal loro ricevimento a meno che nel frattempo, a cura dell'Assessore competente, non siano stati sollevati rilievi o richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in questo caso il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento delle controdeduzioni. I competenti servizi finanziari per consentire l'esercizio del controllo nel termine sopra indicato debbono esprimere il proprio parere tecnico entro venti giorni.
Art. 5
1. Sono abrogati gli articoli 7, 8 e 11 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28, nonché ogni altra disposizione incompatibile con le norme e i principi della presente legge.
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 comma 2 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 aprile 1995 PIER LUIGI BERSANI

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