LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 31
NORME TRANSITORIE IN ORDINE ALL'ORDINAMENTO ORGANICO DELL'AZIENDA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA (APT). MODIFICHE ALLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMI- LIA- ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 14 aprile 1995
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La presente legge detta norme transitorie in ordine all'ordinamento organico dell'azienda regionale di promozione turistica (APT), in attesa di una riforma dell'ordinamento dell'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna dettato dalla L.R. 9 agosto 1993, n. 28.
Art. 2
1. L'APT, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione
e dell'art. 4 della legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217, è organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione, munito di autonomia amministrativa e di gestione.
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Art. 3
1. Gli organi dell'APT sono: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori.
2. Il presidente è nominato dal Consiglio regionale in deroga al procedimento di cui agli articoli 5, 6 e 7 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24. Ha la legale rappresentanza dell'azienda e presiede il consiglio di amministrazione. In particolare:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
b) adotta, in casi straordinari di urgenza e necessità, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale debbono essere presentati nella seduta immediatamente successiva, per la ratifica, che deve essere comunque effettuata entro e non oltre sessanta giorni;
c) adotta i provvedimenti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, oltre il presidente, scelti tra esperti del settore turistico e nominati dalla Giunta regionale con la deroga di cui al comma 2. Delibera gli atti di programmazione e di indirizzo generale della promozione turistica e tutti gli atti necessari per l'adempimento delle attività istituzionali dell'azienda. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, decide il voto del presidente.
4. Il consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla sua costituzione, delibera le modifiche allo statuto e ai regolamenti necessarie per adeguare tali atti ai principi della presente legge, e in particolare dell'art. 2, e le sottopone all'approvazione della Giunta. In caso di inadempienza, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.
Art. 4
1. Le deliberazioni concernenti lo statuto e i regolamenti dell'azienda, i bilanci di previsione e consuntivi, i programmi generali di attività e le variazioni generali del bilancio di previsione correlate a modifiche dei programmi generali di attività, sono sottoposte al controllo, anche di merito, della Giunta regionale, che può delegare la funzione all'Assessore competente. Gli atti soggetti a controllo diventano esecutivi se non ne sia pronunciato l'annullamento entro trenta giorni dal loro ricevimento a meno che nel frattempo, a cura dell'Assessore competente, non siano stati sollevati rilievi o richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in questo caso il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento delle controdeduzioni. I competenti servizi finanziari per consentire l'esercizio del controllo nel termine sopra indicato debbono esprimere il proprio parere tecnico entro venti giorni.
Art. 5
1. Sono abrogati gli articoli 7, 8 e 11 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28, nonché ogni altra disposizione incompatibile con le norme e i principi della presente legge.
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 comma 2 della Costituzione
e dell'art. 31 comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 aprile 1995 PIER LUIGI BERSANI