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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1995, n. 3

PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE AD ORGANISMI, COMITATI, ASSOCIAZIONI ED ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA E DEI CONSIGLI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 26 giugno 1998 n. 17 Sito esterno

INDICE

Art. 1 -
Art. 3 -
Art. 1
1. Il Consiglio regionale, nella persona del Presidente o di altro componente dell'Ufficio di Presidenza delegato dal Presidente, aderisce e partecipa alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome, istituita per realizzare opportuni coordinamenti e scambi di esperienze al fine di rendere più efficaci e rilevanti ed in genere di potenziare e migliorare le attività istituzionali delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
Art. 2

(sostituito comma 1 da art. 1 L.R. 26 giugno 1998 n. 17)

1. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, delibera l'adesione ad organismi, comitati, associazioni e fondazioni che abbiano scopi:
a) di ricerca, di approfondimento, coordinamento ed impulso degli aspetti istituzionali attinenti alle competenze ed alle attività delle assemblee legislative, ovvero scopi di studio e di informazione su problemi tecnico-istituzionali delle assemblee legislative;
b) di promozione, tutela, diffusione, approfondimento ed attuazione dei valori umani fondamentali - come la libertà, l'uguaglianza, la pace, la solidarietà - che concorrono a sostanziare e ad ispirare l'attività legislativa.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 3
1. Le spese conseguenti all'applicazione degli artt. 1 e 2 fanno carico, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto regionale, al bilancio autonomo del Consiglio regionale.

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