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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 33

DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA E ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 14 aprile 1995

Art. 5
Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane
1. Restano ai Comuni metropolitani la piena titolarità e l'esercizio di tutte le funzioni non espressamente attribuite alla Città metropolitana.
2. I Comuni, per l'esercizio delle funzioni stesse, possono volontariamente attuare forme di cooperazione con la Città metropolitana e possono avvalersi della sua assistenza tecnico-amministrativa.
3. Sono fatte salve le funzioni attribuite alle Comunità montane dalla legislazione vigente.

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