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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 33

DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA E ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 14 aprile 1995

Art. 8
Disposizioni finali e transitorie
1. Le funzioni gestionali di cui all'art. 3 comma 1 lett. c), con particolare riferimento ai servizi indicati nell'art. 4 comma 2 lett. b) n. 1, lett. d) nn. 2, 3 e 4, lett. e) n. 1, divengono operative dal momento in cui vengono trasferiti i relativi mezzi e risorse, secondo le modalità previste dal decreto istitutivo della Città metropolitana.
2. Il trasferimento in capo alla Città metropolitana delle funzioni di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) n. 1, lett.d) nn. 2,3 e 4, lett.e) n. 1 ricomprende quote di partecipazione alle aziende e società di gestione dei servizi pubblici locali in misura tale che sia garantita alla Città metropolitana, tramite il trasferimento delle quote detenute dalla Provincia e di una parte delle quote detenute dal Comune capoluogo, la maggioranza della partecipazione complessivamente spettante agli enti locali territoriali.
3. Nell'ambito territoriale già corrispondente all'Assemblea di Comuni per la programmazione di Imola e nelle altre realtà dotate di peculiari forme di gestione dei servizi, le aziende e le società a partecipazione locale non interessate al trasferimento di cui al comma 2 possono integrarsi con servizi di ambito metropolitano sulla base di specifiche convenzioni.
4.
Il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 Sito esterno modificato dal D.lgs. 7 dicembre 1993 n. 517 Sito esterno" è sostituito dal seguente:
"1. Gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali- Aziende della Provincia di Bologna sono determinati con provvedimento della Regione da adottarsi all'atto della costituzione degli organi della Città metropolitana, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142 Sito esterno modificata dalla legge 2 novembre 1993 n. 436 Sito esterno".
Sito esterno Sito esterno

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