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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 35

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 "INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE - NUOVE NORME PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 del 19 aprile 1995

INDICE

Art. 2 -
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'art. 21 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14, è sostituito dal seguente:
"Art. 21
Composizione della Consulta
1. La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. E' presieduta da un Assessore o da persona designata dalla Giunta regionale, anche al di fuori del proprio seno, ed è composta da:
a) i tre componenti l'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare regionale competente;
b) un rappresentante per ogni Consulta provinciale dell'emigrazione e/o immigrazione, designato dalle medesime;
c) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
d) dieci rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni anche di volontariato a carattere nazionale, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino con specificità e continuità da almeno tre anni in Italia e all'estero a favore degli emigrati emiliano-romagnoli, degli immigrati e delle loro famiglie;
e) venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, dei quali almeno cinque giovani, proposti dalle associazioni di corregionali esistenti all'estero, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;
f) venti immigrati, dei quali almeno cinque donne, in rappresentanza delle associazioni esistenti in Emilia- Romagna e delle maggiori etnie, designati dal Forum delle associazioni di cui all'articolo art. 23 bis;
g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) cinque rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati e i loro familiari e che operano in campo nazionale e regionale o abbiano uffici all'estero;
i) un rappresentante designato dall'Unioncamere regionale;
l) un rappresentante dell'APT (azienda di promozione turistica) regionale;
m) un rappresentante designato dall'Ufficio regionale del lavoro;
n) un rappresentante designato da ciascuna delle Università della regione;
o) un rappresentante designato da ciascuna Azienda per il diritto allo studio universitario della regione;
p) il Sovrintendente scolastico della regione o un suo delegato. Le funzioni di Segretario sono svolte da un collaboratore regionale.
2. Tra i componenti di cui alla lettera e) del comma 1 sono individuati i coordinatori di area, i cui compiti e funzioni sono determinati con apposito atto della Giunta regionale, su proposta della Consulta.
3. I membri di cui alle lettere d), e), f) e h) sono nominati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in base alle designazioni delle organizzazioni, associazioni o enti di appartenenza.
4. La Consulta è costituita all'inizio di ogni legislatura e scade nel termine fissato dall'art. 16, comma 1, lett. a) della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.
5. I componenti della Consulta decadono con il venir meno dell'eventuale mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli enti, associazioni od organizzazioni che li hanno designati, oppure quando risultano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni della Consulta ovvero, nel caso dei consultori di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, quando perdano la residenza nel Paese di emigrazione.
6. Per le designazioni di altri soggetti previsti dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.".
Art. 2
1.
Dopo l'art. 23 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 23 bis
Forum delle associazioni di immigrati
1. Allo scopo di favorire il necessario coordinamento tra le associazioni di immigrati operanti sul territorio regionale e per dar vita ad una consultazione permanente sui problemi dell'immigrazione e sulle scelte di politica migratoria della Regione, la Consulta promuove la costituzione del Forum delle associazioni di immigrati.
2. La Giunta regionale, su proposta della Consulta, stabilisce i compiti e determina procedure e modalità di funzionamento del suddetto organismo.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 14 aprile 1995 PIER LUIGI BERSANI

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