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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 36

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLA SACCA DI GORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 del 19 aprile 1995

INDICE

Art. 2 -
Art. 3 -
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consor- zio per la gestione della Sacca di Goro finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di opere di valorizza- zione e sviluppo e del sistema di monitoraggio del complesso denominato "Sacca di Goro", sito in Provincia di Ferrara, sulla base di progetti esecutivi approvati dalla Giunta stessa, previa istruttoria tecnico-economica.
2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene come segue:
a) un primo acconto nella misura del venti per cento all'inizio dei lavori, da recuperare in percentuale su ogni singolo stato di avanzamento;
b) le erogazioni successive sulla base degli stati di avanzamento dei lavori di entità non inferiori al venticinque per cento dell'importo complessivo dei lavori;
c) il saldo o il conguaglio ad omologazione degli atti di collaudo.
3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consor- zio per la gestione della Sacca di Goro finanziamenti per interventi rientranti nelle finalità statutarie, volti ai seguenti fini:
a) manutenzione, ordinaria e straordinaria, e conduzione di opere, strutture, installazioni per la difesa, la valorizzazione e la gestione della Sacca di Goro;
b) gestione idraulica della Sacca di Goro, anche ai fini della valorizzazione delle attività produttive nella Sacca stessa;
c) custodia e vigilanza del patrimonio ambientale e paesi- stico e dei relativi impianti e manufatti, anche in rapporto con l'Ente di gestione del Parco Delta del Po;
d) conduzione e manutenzione delle apparecchiature per il monitoraggio della sacca di Goro e degli ambienti marini e di acqua dolce ad essa connessi.
4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi sulla base di perizie, comprensive anche degli oneri per il personale, predisposte dal Consorzio e istruite dal Servizio Provinciale Difesa del suolo di Ferrara e sono erogati come segue:
a) il cinquanta per cento a presentazione di dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio di inizio delle attività;
b) un ulteriore acconto del quaranta per cento a presentazione di dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio della regolare esecuzione della metà delle attività finanziate, corredata da una relazione di verifica positiva del Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Ferrara;
c) liquidazione a saldo a seguito della verifica di regolare esecuzione della attività da effettuarsi a cura del Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Ferrara.
5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per la gestione della Sacca di Goro un finanzia- mento finalizzato ad incrementare il fondo di dotazione del Consorzio.
6. Con la delibera della Giunta regionale che concede il finanziamento di cui al comma 5 sono previamente stabiliti i criteri per la determinazione e le modalità per l'erogazione del finanziamento stesso.
Art. 2
1. I progetti di cui al comma 1 e gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 1 della presente legge devono essere finalizzati agli obiettivi indicati dalla programmazione regionale e devono inserirsi per le aree comprese nel Parco regionale del Delta del Po nel quadro delle iniziative previste dall'Ente Gestore del Parco stesso.
2. Nell'istruttoria per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 deve essere acquisito il parere favorevole espresso dall'Ente Gestore del Parco del Delta del Po sui singoli progetti ed interventi proposti dal Consorzio.
Art. 3
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nel seguente modo:
a) per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 5, mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. n. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni;
b) per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. n. 31/1977 e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 14 aprile 1995 PIER LUIGI BERSANI

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