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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 36

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SACCA DI GORO

(titolo legge sostituito da art. 56 L.R. 18 aprile 2001 n. 9)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 3 luglio 1998 n. 23

L.R. 18 aprile 2001 n. 9

Art. 1

(già sostituito comma 4 da art. 5 L.R. 3 luglio 1998 n. 23,

poi modificati commi 1, 3 e 4 e abrogati commi 5 e 6

da art 56 L.R. 18 aprile 2001, n. 9)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Ferrara finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di opere di valorizzazione e sviluppo e del sistema di monitoraggio del complesso denominato "Sacca di Goro", sito in Provincia di Ferrara, sulla base di progetti esecutivi approvati dalla Giunta stessa, previa istruttoria tecnico-economica.
2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene come segue:
a) un primo acconto nella misura del venti per cento all'inizio dei lavori, da recuperare in percentuale su ogni singolo stato di avanzamento;
b) le erogazioni successive sulla base degli stati di avanzamento dei lavori di entità non inferiori al venticinque per cento dell'importo complessivo dei lavori;
c) il saldo o il conguaglio ad omologazione degli atti di collaudo.
3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Ferrara finanziamenti per interventi volti ai seguenti fini:
a) manutenzione, ordinaria e straordinaria, e conduzione di opere, strutture, installazioni per la difesa, la valorizzazione e la gestione della Sacca di Goro;
b) gestione idraulica della Sacca di Goro, anche ai fini della valorizzazione delle attività produttive nella Sacca stessa;
c) custodia e vigilanza del patrimonio ambientale e paesistico e dei relativi impianti e manufatti, anche in rapporto con l'Ente di gestione del Parco Delta del Po;
d) conduzione e manutenzione delle apparecchiature per il monitoraggio della sacca di Goro e degli ambienti marini e di acqua dolce ad essa connessi.
4. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 è subordinata all'approvazione, da parte della Provincia di Ferrara, del programma annuale operativo, che elenca le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, comprensivo degli oneri per il personale; la Giunta regionale fissa le modalità di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.
5. abrogato
6. abrogato

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