LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 36
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SACCA DI GORO
(titolo legge sostituito da art. 56 L.R. 18 aprile 2001 n. 9)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 1
(già sostituito comma 4 da art. 5 L.R. 3 luglio 1998 n. 23, poi modificati commi 1, 3 e 4 e abrogati commi 5 e 6 da art 56 L.R. 18 aprile 2001, n. 9, in seguito modificati commi 1 e 3 e lett. d) comma 3 e sostituiti commi 2 e 4 da art. 5 L.R. 18 luglio 2017. n. 16)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Goro finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di opere di valorizzazione e sviluppo e del sistema di monitoraggio del complesso denominato "Sacca di Goro", sito in Provincia di Ferrara, ... previa istruttoria tecnico-economica.
2. Le attività di conduzione e manutenzione delle apparecchiature per il monitoraggio della Sacca di Goro e degli ambienti marini e di acqua dolce ad essa connessi sono svolte dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), nell'ambito del relativo programma annuale di attività.
3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Goro finanziamenti per interventi volti ai seguenti fini:
a) manutenzione, ordinaria e straordinaria, e conduzione di opere, strutture, installazioni per la difesa, la valorizzazione e la gestione della Sacca di Goro;
b) gestione idraulica della Sacca di Goro, anche ai fini della valorizzazione delle attività produttive nella Sacca stessa;
c) custodia e vigilanza del patrimonio ambientale e paesistico e dei relativi impianti e manufatti, anche in rapporto con l'Ente di gestione del Parco Delta del Po;
d) abrogata.
4. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione, da parte del Comune di Goro, di un programma triennale delle attività, con la specificazione di quelle a cui si intende dare attuazione in ciascuna annualità. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, controllo tecnico, rendicontazione e revoca dei finanziamenti.
5. abrogato.
6. abrogato.
Art. 2
(sostituito da art.6 L.R. 18 luglio 2017. n. 16)
1. I progetti e gli interventi di cui all'articolo 1, se compresi nel territorio dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, devono inserirsi nel quadro delle iniziative previste dall'Ente. In ogni caso il Comune deve acquisire tutti i pareri e gli atti di assenso necessari ai sensi della normativa vigente.
Art. 3
(sostituito da art.7 L.R. 18 luglio 2017. n. 16)
1. Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche e Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento, del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
2. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).