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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 36

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SACCA DI GORO

(titolo legge sostituito da art. 56 L.R. 18 aprile 2001 n. 9)

Art. 1

(già sostituito comma 4 da art. 5 L.R. 3 luglio 1998 n. 23, poi modificati commi 1, 3 e 4 e abrogati commi 5 e 6 da art 56 L.R. 18 aprile 2001, n. 9, in seguito modificati commi 1 e 3 e lett. d) comma 3 e sostituiti commi 2 e 4 da art. 5 L.R. 18 luglio 2017. n. 16)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Goro finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di opere di valorizzazione e sviluppo e del sistema di monitoraggio del complesso denominato "Sacca di Goro", sito in Provincia di Ferrara, ... previa istruttoria tecnico-economica.
2. Le attività di conduzione e manutenzione delle apparecchiature per il monitoraggio della Sacca di Goro e degli ambienti marini e di acqua dolce ad essa connessi sono svolte dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), nell'ambito del relativo programma annuale di attività.
3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Goro finanziamenti per interventi volti ai seguenti fini:
a) manutenzione, ordinaria e straordinaria, e conduzione di opere, strutture, installazioni per la difesa, la valorizzazione e la gestione della Sacca di Goro;
b) gestione idraulica della Sacca di Goro, anche ai fini della valorizzazione delle attività produttive nella Sacca stessa;
c) custodia e vigilanza del patrimonio ambientale e paesistico e dei relativi impianti e manufatti, anche in rapporto con l'Ente di gestione del Parco Delta del Po;
d) abrogata.
4. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione, da parte del Comune di Goro, di un programma triennale delle attività, con la specificazione di quelle a cui si intende dare attuazione in ciascuna annualità. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, controllo tecnico, rendicontazione e revoca dei finanziamenti.
5. abrogato.
6. abrogato.

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