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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 37

INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEI SETTORI AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 del 19 aprile 1995

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, intende:
a) favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, singole o associate, anche in forma cooperativa;
b) migliorare le condizioni di accesso al credito da parte degli operatori che trattano prodotti agro- alimentari soggetti a stagionatura o invecchiamento, nonchè favorire l'erogazione, da parte degli stessi operatori, di anticipazioni ai produttori di materie prime necessarie per l'ottenimento dei suddetti prodotti.
2. Per il raggiungimento di tali finalità, la Regione Emilia-Romagna concorre al finanziamento:
a) di cooperative di garanzia e di consorzi fidi che abbiano lo scopo di fornire alle imprese agricole aderenti garanzie o condizioni di favore nell'accesso al credito e al finanziamento bancario;
b) di consorzi fidi che abbiano lo scopo di fornire ai propri soci garanzie collettive o condizioni di favore nella concessione di finanziamenti, da parte degli istituti di credito, per la stagionatura e l'invecchiamento dei prodotti.
3. Gli organismi di cui al comma 2 possono ottenere finanziamenti anche per attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese associate.

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