LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 37
INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEI SETTORI AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 del 19 aprile 1995
Art. 10
Convenzioni
1. La Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con gli organismi di cui alla presente legge, nell'ambito delle loro attività istituzionali, per la gestione di fondi regionali, nazionali e comunitari.