Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 37

INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEI SETTORI AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 del 19 aprile 1995

Art. 2
Caratteristiche delle cooperative di garanzia e consorzi fidi
1. Le cooperative di garanzia e i consorzi fidi sono costituiti da imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, possono avere base provinciale, interprovinciale e regionale e natura giuridica di I e II grado.
2. Alla cooperativa o al consorzio possono aderire enti pubblici e organismi privati.
3. Le cooperative o consorzi cui sono rivolti gli interventi di cui all'art. 3 devono:
a) avere sede legale e operativa nel territorio regionale;
b) essere regolati da uno statuto;
c) avere fini di mutualità fra gli aderenti;
d) concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.
4. Per poter beneficiare dell'intervento pubblico, lo statuto della cooperativa o del consorzio deve stabilire, tra l'altro, che il consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da soci di cui al comma 1.

Espandi Indice