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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 37

INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEI SETTORI AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 del 19 aprile 1995

Art. 3
Contributi e modalità attuative
1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce periodicamente:
a) le operazioni ammesse al finanziamento;
b) il numero minimo di produttori aderenti all'organismo di garanzia;
c) le misure del contributo regionale;
d) i criteri specifici per l'ammissione ai contributi e le modalità di erogazione dei contributi stessi;
e) i termini per la presentazione delle domande e le priorità per la valutazione delle operazioni;
f) i criteri cui gli organismi di garanzia devono attenersi nell'individuazione dei beneficiari delle operazioni agevolate, nel rispetto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, concernente nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. I contributi destinati alla formazione e all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia vengono concessi in base ai seguenti criteri generali:
a) in proporzione al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti;
b) in proporzione all'importo globale delle operazioni di finanziamento, garantite dalle cooperative e dai consorzi ed effettivamente erogate ed in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda;
c) in proporzione all'incremento del capitale sociale o del fondo consortile, esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data della presentazione della domanda di contributo, rispetto al capitale sociale o al fondo consortile esistenti nell'esercizio precedente, nonchè in proporzione all'incremento di tutti gli altri fondi rischi, fondi di riserva o garanzia, costituiti mediante accantonamento di utili o avanzi di gestione, nonchè da contribuzioni erogate a qualsiasi titolo da enti pubblici o soggetti privati compresi i soci e gli aderenti che abbiano contribuito alla formazione di depositi cauzionali o fondi fidejussori integrativi.

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