Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 37

INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEI SETTORI AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 del 19 aprile 1995

Art. 4
Caratteristiche dei consorzi fidi
1. Il consorzio fidi è costituito da:
a) imprese di trasformazione, anche gestite in forma cooperativa, o loro consorzi;
b) imprese anche cooperative, che effettuano la stagionatura o l'invecchiamento.
2. Ai consorzi fidi possono aderire enti pubblici e organismi privati.
3. Il consorzio fidi può essere costituito per prodotto o per gruppi di prodotti.
4. I consorzi fidi devono:
a) avere sede legale e operativa nel territorio regionale ed interessare prodotto ottenuto nello stesso territorio;
b) essere regolati da uno statuto;
c) intervenire per le operazioni di stagionatura o invecchiamento;
d) avere fini di mutualità fra gli aderenti.
5. Per poter beneficiare dell'intervento pubblico, lo statuto del consorzio fidi deve stabilire, tra l'altro, che il Consiglio di Amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da soci di cui al comma 1.

Espandi Indice