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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 37

INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEI SETTORI AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 del 19 aprile 1995

Art. 5
Contributi
1. La Giunta regionale può concedere contributi ai consorzi fidi in misura proporzionale al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti.
2. I contributi concessi al consorzio fidi possono essere integrati ogni anno. In tal caso, il contributo erogabile deve fare riferimento agli incrementi del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti nonchè al nuovo apporto di prodotto da stagionare o invecchiare.

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