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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 37

INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEI SETTORI AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 del 19 aprile 1995

Art. 6
Modalità attuative
1. La Giunta regionale definisce periodicamente con apposita deliberazione:
a) i prodotti oggetto di intervento, le priorità settoriali ed il periodo di stagionatura o invecchiamento necessario;
b) le misure del contributo regionale;
c) i criteri e le modalità di erogazione dei contributi;
d) i termini per la presentazione delle domande e le priorità per la loro valutazione;
e) i criteri cui i consorzi fidi devono attenersi nell'individuazione dei beneficiari delle operazioni agevolate, nel rispetto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.

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