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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 37

INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEI SETTORI AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 del 19 aprile 1995

Art. 7
Scioglimento o liquidazione degli organismi collettivi di garanzia
1. Nel caso di scioglimento o di liquidazione del consorzio o della cooperativa, il rappresentante legale, su conforme deliberazione dell'organo amministrativo competente, comunica immediatamente alla Giunta regionale i motivi e le cause dello scioglimento o della liquidazione.
2. Eventuali finanziamenti regionali versati e non utilizzati devono essere restituiti alla Regione.

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