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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 37

INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEI SETTORI AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 del 19 aprile 1995

Art. 8
Controlli e sanzioni
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di controllo sugli organismi beneficiari dei contributi regionali al fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni dettate ai sensi della presente legge.
2. Eventuali variazioni di statuto devono essere comunicate immediatamente alla Giunta regionale, per le verifiche circa la permanenza dei requisiti presenti per il finanziamento.
3. La violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative comporta:
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonchè di quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli obblighi verso la Regione;
b) l'esclusione per un anno dall'accesso ai contributi di cui alla presente legge.

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