Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 37

INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEI SETTORI AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 del 19 aprile 1995

Art. 9
Pubblicità degli atti regionali
1. Le deliberazioni della Giunta regionale previste dal comma 1 dell'art. 3 e dall'art. 6 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Sono altresì pubblicati sul Bollettino ufficiale i provvedimenti sanzionatori di cui al comma 3 dell'art. 8.

Espandi Indice