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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 37

INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEI SETTORI AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 del 19 aprile 1995

INDICE

Art. 1 - Finalità
Espandere area tit1 Titolo I - Le cooperative di garanzia e i consorzi fidi per il settore agricolo
Espandere area tit1 Titolo II I consorzi fidi per il settore agro-alimentare
Espandere area tit1 Titolo III - Disposizioni comuni
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, intende:
a) favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, singole o associate, anche in forma cooperativa;
b) migliorare le condizioni di accesso al credito da parte degli operatori che trattano prodotti agro- alimentari soggetti a stagionatura o invecchiamento, nonchè favorire l'erogazione, da parte degli stessi operatori, di anticipazioni ai produttori di materie prime necessarie per l'ottenimento dei suddetti prodotti.
2. Per il raggiungimento di tali finalità, la Regione Emilia-Romagna concorre al finanziamento:
a) di cooperative di garanzia e di consorzi fidi che abbiano lo scopo di fornire alle imprese agricole aderenti garanzie o condizioni di favore nell'accesso al credito e al finanziamento bancario;
b) di consorzi fidi che abbiano lo scopo di fornire ai propri soci garanzie collettive o condizioni di favore nella concessione di finanziamenti, da parte degli istituti di credito, per la stagionatura e l'invecchiamento dei prodotti.
3. Gli organismi di cui al comma 2 possono ottenere finanziamenti anche per attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese associate.
Titolo I
Le cooperative di garanzia e i consorzi fidi per il settore agricolo
Art. 2
Caratteristiche delle cooperative di garanzia e consorzi fidi
1. Le cooperative di garanzia e i consorzi fidi sono costituiti da imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, possono avere base provinciale, interprovinciale e regionale e natura giuridica di I e II grado.
2. Alla cooperativa o al consorzio possono aderire enti pubblici e organismi privati.
3. Le cooperative o consorzi cui sono rivolti gli interventi di cui all'art. 3 devono:
a) avere sede legale e operativa nel territorio regionale;
b) essere regolati da uno statuto;
c) avere fini di mutualità fra gli aderenti;
d) concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.
4. Per poter beneficiare dell'intervento pubblico, lo statuto della cooperativa o del consorzio deve stabilire, tra l'altro, che il consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da soci di cui al comma 1.
Art. 3
Contributi e modalità attuative
1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce periodicamente:
a) le operazioni ammesse al finanziamento;
b) il numero minimo di produttori aderenti all'organismo di garanzia;
c) le misure del contributo regionale;
d) i criteri specifici per l'ammissione ai contributi e le modalità di erogazione dei contributi stessi;
e) i termini per la presentazione delle domande e le priorità per la valutazione delle operazioni;
f) i criteri cui gli organismi di garanzia devono attenersi nell'individuazione dei beneficiari delle operazioni agevolate, nel rispetto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, concernente nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. I contributi destinati alla formazione e all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia vengono concessi in base ai seguenti criteri generali:
a) in proporzione al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti;
b) in proporzione all'importo globale delle operazioni di finanziamento, garantite dalle cooperative e dai consorzi ed effettivamente erogate ed in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda;
c) in proporzione all'incremento del capitale sociale o del fondo consortile, esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data della presentazione della domanda di contributo, rispetto al capitale sociale o al fondo consortile esistenti nell'esercizio precedente, nonchè in proporzione all'incremento di tutti gli altri fondi rischi, fondi di riserva o garanzia, costituiti mediante accantonamento di utili o avanzi di gestione, nonchè da contribuzioni erogate a qualsiasi titolo da enti pubblici o soggetti privati compresi i soci e gli aderenti che abbiano contribuito alla formazione di depositi cauzionali o fondi fidejussori integrativi.
Titolo II
I consorzi fidi per il settore agro-alimentare
Art. 4
Caratteristiche dei consorzi fidi
1. Il consorzio fidi è costituito da:
a) imprese di trasformazione, anche gestite in forma cooperativa, o loro consorzi;
b) imprese anche cooperative, che effettuano la stagionatura o l'invecchiamento.
2. Ai consorzi fidi possono aderire enti pubblici e organismi privati.
3. Il consorzio fidi può essere costituito per prodotto o per gruppi di prodotti.
4. I consorzi fidi devono:
a) avere sede legale e operativa nel territorio regionale ed interessare prodotto ottenuto nello stesso territorio;
b) essere regolati da uno statuto;
c) intervenire per le operazioni di stagionatura o invecchiamento;
d) avere fini di mutualità fra gli aderenti.
5. Per poter beneficiare dell'intervento pubblico, lo statuto del consorzio fidi deve stabilire, tra l'altro, che il Consiglio di Amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da soci di cui al comma 1.
Art. 5
Contributi
1. La Giunta regionale può concedere contributi ai consorzi fidi in misura proporzionale al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti.
2. I contributi concessi al consorzio fidi possono essere integrati ogni anno. In tal caso, il contributo erogabile deve fare riferimento agli incrementi del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti nonchè al nuovo apporto di prodotto da stagionare o invecchiare.
Art. 6
Modalità attuative
1. La Giunta regionale definisce periodicamente con apposita deliberazione:
a) i prodotti oggetto di intervento, le priorità settoriali ed il periodo di stagionatura o invecchiamento necessario;
b) le misure del contributo regionale;
c) i criteri e le modalità di erogazione dei contributi;
d) i termini per la presentazione delle domande e le priorità per la loro valutazione;
e) i criteri cui i consorzi fidi devono attenersi nell'individuazione dei beneficiari delle operazioni agevolate, nel rispetto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.
Titolo III
Disposizioni comuni
Art. 7
Scioglimento o liquidazione degli organismi collettivi di garanzia
1. Nel caso di scioglimento o di liquidazione del consorzio o della cooperativa, il rappresentante legale, su conforme deliberazione dell'organo amministrativo competente, comunica immediatamente alla Giunta regionale i motivi e le cause dello scioglimento o della liquidazione.
2. Eventuali finanziamenti regionali versati e non utilizzati devono essere restituiti alla Regione.
Art. 8
Controlli e sanzioni
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di controllo sugli organismi beneficiari dei contributi regionali al fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni dettate ai sensi della presente legge.
2. Eventuali variazioni di statuto devono essere comunicate immediatamente alla Giunta regionale, per le verifiche circa la permanenza dei requisiti presenti per il finanziamento.
3. La violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative comporta:
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonchè di quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli obblighi verso la Regione;
b) l'esclusione per un anno dall'accesso ai contributi di cui alla presente legge.
Art. 9
Pubblicità degli atti regionali
1. Le deliberazioni della Giunta regionale previste dal comma 1 dell'art. 3 e dall'art. 6 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Sono altresì pubblicati sul Bollettino ufficiale i provvedimenti sanzionatori di cui al comma 3 dell'art. 8.
Art. 10
Convenzioni
1. La Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con gli organismi di cui alla presente legge, nell'ambito delle loro attività istituzionali, per la gestione di fondi regionali, nazionali e comunitari.
Art. 11
Esame comunitario
1. I contributi della presente legge sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione U.E. del regime di aiuti in essa previsti.
2. Gli importi dei contributi concessi ai sensi della presente legge non potranno comunque eccedere i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti per il settore agricolo.
Art. 12
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifica autorizzazione di spesa disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 14 aprile 1995 PIER LUIGI BERSANI

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