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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 38

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI LAGHI SUVIANA E BRASIMONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2011 n. 24

Art. 1
Istituzione del parco regionale e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, istituisce il "Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone".
2. Il perimetro del parco ricade nei Comuni di Camugnano e di Castel di Casio ed è individuato nella cartografia allegata alla presente legge. Alla sua perimetrazione definitiva e alla zonizzazione si provvederà in sede di approvazione del Piano territoriale del parco.
3. Le finalità del parco sono:
a) la conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali con particolare riferimento alle rupi, ai giacimenti fossiliferi e mineralogici, alle specie floristiche e faunistiche rare per il territorio appenninico bolognese e loro habitat, ai boschi di maggior pregio ecologico e ambientale;
b) la qualificazione e la promozione dell'attività economica sociale e culturale della popolazione residente anche al fine di un miglior rapporto uomo-ambiente;
c) la promozione di attività educative, formative e di ricerca scientifica;
d) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali, ricreative e turistiche collegate alle fruizioni ambientali e compatibili con esse.
4. La Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna, La Comunità montana di Vergato, i Comuni di Camugnano e di Castel di Casio e gli enti operanti nel territorio del Parco uniformano la loro azione agli obiettivi di tutela, di recupero dell'ambiente naturale e di sviluppo socio- economico del territorio e delle popolazioni ivi residenti.

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