LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 39
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELL'ABBAZIA DI MONTEVEGLIO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Norme di salvaguardia
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge alle singole zone del parco si applicano le seguenti norme di salvaguardia:
Zona A
È costituita dal biotopo del Rio Ramato; comprende la valletta fino alla sua testata calanchiva. È questa l'area del parco che possiede il più alto grado di naturalità, grazie anche alla presenza di pendii molto ripidi e inaccessibili.
Le caratteristiche principali sono le seguenti:
- ampie superfici boscate con presenza abbondante di fauna selvatica;
- formazioni calanchive e altre conformazioni geomorfologiche di rilevante interesse, lungo il corso del Rio Ramato;
- presenza di sorgenti minerali solforose e ferruginose. Per questa zona l'obiettivo principale consiste nella tutela e protezione integrale del biotopo.
Vengono pertanto fissate le seguenti norme di salvaguardia: Nelle zone A sono vietate le seguenti attività:
- qualsiasi trasformazione dei luoghi;
- la costruzione di edifici, manufatti a qualunque scopo destinati;
- ogni intervento sulla vegetazione. Il Piano territoriale del parco fornirà indicazioni in merito agli interventi ammissibili per favorire la ripresa della vegetazione in aree particolari;
- l'attività venatoria;
- il transito motorizzato ad esclusione dei mezzi di soccorso o di servizio del parco;
- l'apertura di nuove cave e discariche;
- accendere fuochi all'aperto.
Nel primo tratto della valletta la fruizione dei percorsi didattici già esistenti sarà limitata a motivi di studio e di ricerca, previa autorizzazione dell'Ente di gestione del parco.
Zone B
Sono zone di particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico.
Sono fissate le seguenti norme di salvaguardia valide in tutte le Zone B: Nelle zone B sono vietate le seguenti attività:
- l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti e fossi;
- l'abbattimento di esemplari arborei isolati presenti nei pressi degli edifici rurali e all'interno o ai margini dei coltivi appartenenti alla flora autoctona spontanea di diametro superiore a cm. 20. L'Ente di gestione del parco potrà autorizzare eventuali interventi esclusivamente per comprovati motivi di sicurezza;
- l'estensione delle aree destinate all'agricoltura;
- qualsiasi modificazione morfologica del suolo; saranno consentite esclusivamente opere finalizzate alla difesa idrogeologica, senza modificazioni del regime delle acque e previo parere dell'Ente di gestione del parco;
- l'apertura di nuove strade e l'allargamento di quelle esistenti.
Il Piano territoriale del parco detterà norme atte a regolamentare l'accesso al Borgo;
- l'apertura di nuove cave o discariche;
- accendere fuochi all'aperto;
- l'attività venatoria;
- il campeggio libero;
- è sempre ammessa, anzi è incentivata, la fruizione lungo i sentieri esistenti, a scopo principalmente didattico e di ricerca;
- è ammessa la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse locale, con tracciato e modalità di intervento approvate dall'Ente di gestione del parco.
Vengono fissate, inoltre, ulteriori norme di salvaguardia articolate nelle sottozone B1, B2, B3.
Zona B1: zona di particolare interesse naturalistico. È costituita dalle aree boscate di Monte Morello e da formazioni calanchive.
L'obiettivo principale da perseguire in questa zona è la conservazione e valorizzazione del bosco, evitando pertanto l'estensione delle aree destinate all'agricoltura.
Vengono fissate le seguenti norme di salvaguardia: Nelle zone B1 sono vietate le seguenti attività:
- qualsiasi intervento sulla vegetazione. Il Piano territoriale del parco indicherà gli interventi eventualmente ammessi in determinate zone al fine di favorire il ripristino degli assetti rurali, storici, ove necessario, e l'avvio del bosco ad alto fusto;
- arboricoltura;
- il transito motorizzato ad esclusione dei residenti, dei mezzi di servizio delle attività agricole esistenti e dei mezzi di servizio del parco;
- sugli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e ristrutturazione edilizia, strettamente finalizzati alle funzioni istituzionali del parco o delle attività agricole esistenti, nel rispetto delle categorie d'intervento ammesse sui singoli edifici dalla variante generale al Piano regolatore generale adottata il 16 novembre 1989, con atto n. 141 e controdedotta il 24 gennaio 1991 con atto n. 4.
Zona B2: zona di particolare interesse storico-paesaggistico.
È costituita dall'antico Borgo medievale, dall'Abbazia e dal "Palazzo" con relativo giardino storico di Villa Agucchi.
Questa zona, storicamente antropizzata, concentra i maggiori valori storico-culturali presenti nel Parco.
L'obiettivo principale del parco è qui costituito dalla tutela e valorizzazione degli insediamenti storici e delle emergenze architettoniche e dal mantenimento del loro rapporto con la campagna circostante.
Vengono fissate le seguenti norme di salvaguardia:
- è vietato intervenire sulla vegetazione con taglio raso: nei boschi cedui è consentito il legnatico a rotazione. Il Piano territoriale del parco stabilirà gli interventi necessari per migliorare la superficie boscata e per favorire l'aumento e il miglioramento dalla massa legnosa;
- sugli edifici situati all'interno del perimetro del centro edificato e per gli altri edifici esistenti sono ammessi gli interventi e le destinazioni previste dalla variante generale al Piano regolatore generale adottata il 16 novembre 1989 con atto n. 141 e controdedotta il 24 gennaio 1991 con atto n. 4.
Zona B3: zona di particolare interesse paesaggistico.
Comprende le aree che costituiscono la "cornice" panoramica del Colle di Monteveglio.
È costituita da boschi di transizione, dai coltivi in parziale o totale abbandono, dagli arbusteti. Comprende inoltre la zona fluviale di pertinenza del torrente Samoggia.
L'obiettivo principale per queste zone è quello di mantenere la funzione di "transizione" tra le zone boscate e le zone più intensamente utilizzate per le attività agricole.
Lungo il torrente Samoggia l'obiettivo è costituito dalla salvaguardia di una fascia di tutela fluviale ai fini della sua rinaturalizzazione.
Vengono fissate le seguenti norme di salvaguardia:
- è vietato intervenire sulla vegetazione con taglio raso: nei boschi cedui è consentito il legnatico a rotazione. Il Piano territoriale del parco stabilirà gli interventi necessari per migliorare la superficie boscata e per favorire l'aumento e il miglioramento della massa legnosa;
- sugli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia, strettamente finalizzati alle funzioni istituzionali del parco o alle attività agricole esistenti, nel rispetto delle categorie di intervento ammesse dalla variante generale al Piano regolatore generale adottata sui singoli edifici;
- - nelle aree esondabili, e comunque per una fascia di m. 10 dal limite degli invasi e alvei di piena ordinaria dei bacini e dei corsi d'acqua naturali, è vietata la nuova edificazione di manufatti edilizi, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno; al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, sono consentiti limitati interventi finalizzati all'uso degli eccessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione e difesa del suolo.
Zona C
Zone prevalentemente agricole.
Questa zona è composta da aree che costituiscono il contesto paesistico di riferimento dell'emergenza storico- insediativa dell'Abbazia, in quanto poste alla base del colle di Monteveglio.
In esse l'intervento umano è essenzialmente rivolto alla conduzione agronomica dei terreni dalla quale il paesaggio risulta modellato.
In queste aree la prosecuzione delle attività agricole è promossa e incentivata, con particolare riferimento all'agricoltura biologica, alla promozione di colture specializzate ad alto livello qualitativo e all'agriturismo.
Dovrà essere posta particolare attenzione alla salvaguardia dei crinali e dei versanti, consentendo le eventuali nuove costruzioni funzionali all'attività agricola, solo nello stretto rispetto delle valenze ambientali dei luoghi, preferibilmente inserendole nelle corti esistenti e nel rispetto delle tipologie edilizie proprie del luogo.
Sono fissate le seguenti norme di salvaguardia: Nelle zone C sono vietate le seguenti attività:
- l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti e fossi;
- l'abbattimento di esemplari arborei isolati presenti nei pressi degli edifici rurali e all'interno o ai margini dei coltivi, appartenenti alla flora autoctona spontanea di diametro superiore a cm. 20. L'Ente di gestione del parco potrà autorizzare eventuali interventi esclusivamente per comprovati motivi di sicurezza;
- qualsiasi modificazione morfologica del suolo;saranno consentite unicamente opere di difesa idrogeologica, senza modificazioni del regime delle acque, su parere favorevole dell'Ente di gestione del Parco;
- l'apertura di nuove strade. Il Piano territoriale del parco disciplinerà le modalità di un'eventuale limitazione all'accesso;
- l'apertura di nuove cave o discariche;
- l'attività venatoria;
- il campeggio libero;
- tutti gli interventi di forestazione dovranno essere approvati dall'Ente di gestione del Parco;
- l'attivitè edilizia è consentita unicamente finalizzata all'attività agricola, all'agriturismo e ai fini istituzionali del parco, secondo le norme contenute nel Piano regolatore generale vigente;
- è ammessa la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse locale, con tracciato e modalità di intervento approvate dall'Ente di gestione del parco;
- è sempre ammessa, anzi è incentivata, la fruizione lungo i sentieri esistenti, a scopo principalmente didattico e di ricerca.