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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 41

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE AUTONOMIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna eroga un contributo annuo al Comitato di coordinamento (CALER) fra le associazioni regionali delle autonomie locali per favorirne l'unità di azione, il coordinamento unitario e permanente, la promozione delle politiche rivolte agli enti associati, la formazione di uffici di rappresentanza dotati di comuni mezzi e strumenti per lo svolgimento di attività riguardanti in particolare l'informazione e i servizi.
2. Il contributo è unitario e viene erogato dalla Giunta regionale, sulla base di un programma annuo di riferimento coerente con gli obiettivi e i principi previsti nell'accordo sottoscritto fra Regione Emilia- Romagna ed associazioni delle autonomie locali.
3. La determinazione del contributo è effettuata, annualmente, dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31.

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