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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 41

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE AUTONOMIE LOCALI

Art. 1

(già sostituiti commi 1 e 2 da art. 37 L.R. 29 dicembre 2006, n. 20, poi ancora sostituiti commi 1 e 2 da art. 46 L.R. 22 dicembre 2009, n. 24)

1. La Regione eroga un contributo annuo alle associazioni regionali delle autonomie locali allo scopo di garantire un concorso efficace al funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ed al fine di favorire il coordinamento delle politiche rivolte agli enti associati.
2. Il contributo per le spese di funzionamento delle associazioni regionali delle autonomie locali ANCI, UPI, UNCEM, Legautonomie è unitario e viene erogato dalla Giunta regionale, sentito il CAL, sulla base di una proposta di riparto e del resoconto relativo all'esercizio precedente delle associazioni medesime. Esso dovrà contenere le indicazioni delle attività specifiche rivolte al funzionamento del CAL nonché le attività rivolte agli enti associati.
3. La determinazione del contributo è effettuata, annualmente, dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31.

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