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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 41

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE AUTONOMIE LOCALI

Art. 1

(già sostituiti commi 1 e 2 da art. 37 L.R. 29 dicembre 2006, n. 20, poi ancora sostituiti commi 1 e 2 da art. 46 L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, infine sostituiti commi 1 e 2 da art. 14 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29)

1. La Regione concede ed eroga un contributo annuo alle associazioni regionali delle autonomie locali allo scopo di garantire un concorso efficace al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali (CAL), al fine di favorire il coordinamento delle politiche rivolte agli enti associati e per promuovere il riordino istituzionale e territoriale attraverso il rafforzamento della cooperazione intercomunale.
2. Il contributo per le spese di funzionamento delle associazioni regionali delle autonomie locali ANCI, UPI, UNCEM, è unitario e viene concesso dalla Giunta regionale, sentito il CAL, sulla base di una proposta di riparto e di un progetto preventivo relativo alle attività di cui al comma 1 che verranno svolte nell'anno corrente, con allegato il resoconto delle attività svolte nell'anno precedente. La domanda deve essere presentata alla Regione entro il 28 febbraio dell'anno in cui si riferisce il progetto preventivo delle attività.
3. La determinazione del contributo è effettuata, annualmente, dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31.

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