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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 10
Uso di autovetture di servizio e abbonamenti a mezzi di trasporto e a percorsi autostradali
1. I Consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio esclusivamente nei casi in cui si rechino in missione per conto e su espresso incarico del Consiglio regionale o della Giunta regionale, o svolgano attività di rappresentanza ufficiale.
2. Con appositi atti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale è disciplinata la disponibilità delle autovetture di servizio per altre esigenze connesse rispettivamente allo svolgimento del mandato consiliare e dei compiti di componente della Giunta.
3. L'Ufficio di Presidenza può stipulare a favore dei Consiglieri abbonamenti ferroviari, ovvero a mezzi pubblici di linea sostitutivi di quelli ferroviari, nonché abbonamenti autostradali, per i percorsi ricadenti nell'ambito del territorio dell'Emilia-Romagna.

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