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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 12
Misura della indennità di fine mandato
1. La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'ultima indennità lorda di cui all'art. 2 percepita dal Consigliere regionale, fino ad un massimo di dieci mensilità.
2. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero.
3. Il Consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi per un numero di anni che, sommato a quelli per i quali la liquidazione è già stata corrisposta, non superi i dieci anni.

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