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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 18
Misura dell'assegno vitalizio
1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'art. 2 spettante ai Consiglieri nel mese da cui decorre l'assegno.
2. L'ammontare dell'assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.
3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:
Anni di contribuzionePercentuali sulla indennità mensile lorda
520%
623%
726%
829%
932%
1035%
1138%
1241%
1344%
1447%
15 anni ed oltre50%
4. Nell'ipotesi prevista all'art. 14 comma 2, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.

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