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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 2
Indennità di carica
1. L'indennità mensile di carica dei Consiglieri regionali è stabilita nella misura del 65 per cento dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965 n. 1261 Sito esterno.
2. Le variazioni dell'indennità di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei Consiglieri regionali ad essa ragguagliate. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza. L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle Pubbliche amministrazioni, nonchè da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 3 e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, ovvero una dichiarazione negativa.
5. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale diffida il Consigliere a adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il Consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio informa l'Assemblea.

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