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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 24
Opzione circa il trattamento economico
1. I Consiglieri in aspettativa ai sensi dell'art. 23 possono optare, in luogo della indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'art. 2, riconosciuta in misura uguale a tutti i Consiglieri della regione.
4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il Consigliere conserva quindi il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità di funzione di cui all'art. 5, collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla regione; le indennità di presenza e le diarie, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfettaria; le indennità di missione; i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti lo status di Consigliere regionale.
5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il Consigliere optante appartiene; ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.

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