LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995
Art. 25
Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali
1. La corresponsione dell'indennità di cui all'art. 2 e delle eventuali indennità speciali di cui all'art. 5 è sospesa di diritto :
a) nei casi di cui all'art. 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990 n. 55
, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16
;


b) nei confronti dei Consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del Consigliere o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'art. 1 della legge n. 16/1992
, dispone immediatamente la sospensione delle indennità con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Oltre che nei casi indicati nell'art. 15 comma 4 quater della legge n. 55/1990
come modificato dalla legge n. 16/1992
, la sospensione dell'indennità cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'art. 299 c.p.p. e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 306 c.p.p.

