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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 27
Oneri per il trattamento indennitario dei Consiglieri
1. A decorrere dal 1° giugno 1995 il "Fondo interno di previdenza dei Consiglieri della Regione Emilia-Romagna" di cui alla L.R. 22 gennaio 1973 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso. Tutte le funzioni del fondo, comprese quelle di cui all'art. 3 della L.R. 23 gennaio 1973 n. 9, sono trasferite al bilancio regionale. Entro il 31 maggio 1995 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del fondo. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione del fondo sono trasferite al bilancio della Regione.
2. A decorrere dal 1° giugno 1995 le spese per le indennità dei Consiglieri regionali previste dall'art. 1 della presente legge, le spese per la restituzione dei contributi a sensi degli artt. 17 e 28, e in genere tutte le spese già rientranti nelle funzioni del soppresso fondo interno di previdenza sono a carico dei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale.
3. A decorrere dal 1° giugno 1995 l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla presente legge sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale.
4. Le trattenute obbligatorie di cui al comma 1 dell'art. 3 sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione, che verrà istituito in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o della sua variazione.

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