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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 28
Disposizioni transitorie
1. Le norme di cui al Capo IV si applicano ai Consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio regionale nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2. Salvo per quanto disposto al comma 2 dell'art. 18, la materia di cui al capo IV per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere disciplinata in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 22 gennaio 1973 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli assegni vitalizi - sia degli ex Consiglieri che degli altri aventi diritto - già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminati, nella misura prevista dalle norme di cui al comma 2, con riferimento alla indennità mensile lorda di carica spettante ai Consiglieri regionali alla data del 31 dicembre 1994. L'ammontare dell'assegno così rideterminato è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1 gennaio 1996, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT) riferito all'anno precedente.
4. I Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che, al termine della legislatura in corso alla stessa data, abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Uguale facoltà è riconosciuta ai Consiglieri non più in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percepiscano già l'assegno vitalizio. La facoltà di cui al presente comma si esercita con apposita domanda inoltrata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
a) per i Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, entro novanta giorni dal la data di cessazione della carica;
b) per i Consiglieri non in carica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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