LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995
Art. 6
Indennità di presenza
1. L'indennità di presenza è corrisposta ai Consiglieri regionali per la partecipazione alle riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari istituite a norma di Statuto, nonché per le riunioni della Giunta per il regolamento.
2. L'indennità di presenza è composta da una parte commisurata a giornate di presenza, determinata tenendo conto della distanza fra la residenza dei Consiglieri ed il capoluogo sede della Regione, e da una quota forfettaria mensile.
3. La parte commisurata a giornate di presenza è fissata nella misura di due terzi della indennità giornaliera di trasferta di cui all'art. 8 ed è liquidata su sedici presenze mensili per tutti i Consiglieri regionali indipendentemente dalle funzioni e dalle attività svolte a norma di Statuto.
4. La quota forfettaria dell'indennità di presenza, già stabilita in una somma mensile di lire 180.000 per dodici mensilità annuali, è periodicamente aggiornata con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in relazione all'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT).