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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 6
Indennità di presenza
1. L'indennità di presenza è corrisposta ai Consiglieri regionali per la partecipazione alle riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari istituite a norma di Statuto, nonché per le riunioni della Giunta per il regolamento.
2. L'indennità di presenza è composta da una parte commisurata a giornate di presenza, determinata tenendo conto della distanza fra la residenza dei Consiglieri ed il capoluogo sede della Regione, e da una quota forfettaria mensile.
3. La parte commisurata a giornate di presenza è fissata nella misura di due terzi della indennità giornaliera di trasferta di cui all'art. 8 ed è liquidata su sedici presenze mensili per tutti i Consiglieri regionali indipendentemente dalle funzioni e dalle attività svolte a norma di Statuto.
4. La quota forfettaria dell'indennità di presenza, già stabilita in una somma mensile di lire 180.000 per dodici mensilità annuali, è periodicamente aggiornata con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in relazione all'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT).

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