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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE (1)(5)

Art. 2

(sostituito comma 3 da art. 2 L.R. 19 agosto 1996 n. 33)

Indennità di carica (3)
1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 65 per cento dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 1 della Legge 31 ottobre 1965, n. 1261 Sito esterno.
2. Le variazioni dell'indennità di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali ad essa ragguagliate. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza. L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni, da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. Il divieto di cumulo non si applica nei casi in cui assegni, indennità, medaglie o gettoni di presenza siano collegati ad incarichi o ad uffici:
a) che il consigliere o l'assessore rivesta in seguito a nomina da parte del Consiglio, in rappresentanza della Regione;
b) che il consigliere o l'assessore sia chiamato a ricoprire, o cui sia eletto o nominato, in virtpiù di espressa previsione di leggi, o di regolamenti, o di statuti od atti costitutivi di enti o aziende.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 3 e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, ovvero una dichiarazione negativa.
5. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere a adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio informa l'Assemblea.

Note del Redattore:

In virtù dell'art. 9 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3, i consiglieri che abbiano effettuato versamenti aggiuntivi ai sensi del previgente comma 1 possono richiederne l'integrale rimborso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della succitata legge. Il testo del previgente comma 1 era il seguente:

"1. Ove il consigliere, per tutta la durata del mandato abbia versato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento della trattenuta di cui all'art. 3, a seguito del suo decesso è attribuita o al coniuge o ai figli una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio spettante. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio."

Ai sensi dell'art. 10 L.R. 17 febbraio 2005 n. 9, l'indennità di cui al presente articolo spetta al "Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza" istituito dalla legge citata.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 la norma di cui alla presente lettera si applica ai Questori dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa a decorrere dal 16 maggio 2005. Dalla medesima data al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 marzo 2000 n. 17. Ai sensi del successivo comma 3, le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.

Ai sensi dell'art. 31 L.R. 28 luglio 2006 n. 13, alla data del 1 gennaio 2006, l'importo degli assegni vitalizi di cui alla presente legge, indipendentemente dalla loro decorrenza, è determinato in percentuale sulla base dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali al 31 dicembre 2005. La misura di tale importo aumenterà in corrispondenza alle variazioni in aumento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri al 1 gennaio 2006, a decorrere dalla compensazione della diminuzione del 7,5%.

A seguito della modifica dell'art. 1, comma 1 della presente legge da parte dell'art. 1 L.R. 19 agosto 1996 n. 33, le parole "di cui all'art. 1, comma 1, punto 4)" del presente comma dovrebbero intendersi soppresse.

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