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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE (1)(5)

Art. 25
Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali
1. La corresponsione dell'indennità di cui all'art. 2 e delle eventuali indennità speciali di cui all'art. 5 è sospesa di diritto :
b) nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del consigliere o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'art. 1 della Legge 16/92 Sito esterno, dispone immediatamente la sospensione delle indennità con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Oltre che nei casi indicati nell'art. 15, comma 4 quater della Legge 55/90 Sito esterno come modificato dalla Legge 16/92 Sito esterno, la sospensione dell'indennità cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'art. 299 c.p.p. e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 306 c.p.p. .

Note del Redattore:

In virtù dell'art. 9 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3, i consiglieri che abbiano effettuato versamenti aggiuntivi ai sensi del previgente comma 1 possono richiederne l'integrale rimborso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della succitata legge. Il testo del previgente comma 1 era il seguente:

"1. Ove il consigliere, per tutta la durata del mandato abbia versato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento della trattenuta di cui all'art. 3, a seguito del suo decesso è attribuita o al coniuge o ai figli una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio spettante. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio."

Ai sensi dell'art. 10 L.R. 17 febbraio 2005 n. 9, l'indennità di cui al presente articolo spetta al "Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza" istituito dalla legge citata.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 la norma di cui alla presente lettera si applica ai Questori dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa a decorrere dal 16 maggio 2005. Dalla medesima data al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 marzo 2000 n. 17. Ai sensi del successivo comma 3, le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.

Ai sensi dell'art. 31 L.R. 28 luglio 2006 n. 13, alla data del 1 gennaio 2006, l'importo degli assegni vitalizi di cui alla presente legge, indipendentemente dalla loro decorrenza, è determinato in percentuale sulla base dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali al 31 dicembre 2005. La misura di tale importo aumenterà in corrispondenza alle variazioni in aumento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri al 1 gennaio 2006, a decorrere dalla compensazione della diminuzione del 7,5%.

A seguito della modifica dell'art. 1, comma 1 della presente legge da parte dell'art. 1 L.R. 19 agosto 1996 n. 33, le parole "di cui all'art. 1, comma 1, punto 4)" del presente comma dovrebbero intendersi soppresse.

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