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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE (1)(5)

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Disposizioni generali
Espandere area cap2 Capo II - Indennità di carica, indennità di funzione e indennità di presenza
Espandere area cap3 Capo III - Trattamento di missione e rimborsi spese
Espandere area cap4 Capo IV - Indennità di fine mandato e assegno vitalizio
Espandere area cap5 Capo V - Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale. Sospensione dalla carica di consigliere regionale
Espandere area cap6 Capo VI Norme transitorie e finali - Abrogazioni
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Trattamento indennitario e rimborsi per i consiglieri regionali
1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:
a) indennità di carica e indennità di funzione;
b) indennità di missione;
c) indennità per fine mandato e assegno vitalizio.
2. Ai consiglieri sono inoltre corrisposti rimborsi spese - rientranti tra quelli di cui al comma 8 bis dell'articolo 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Sito esterno, introdotto dall'articolo 1 bis del D.L. 28 giugno 1995 n. 250 Sito esterno, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1995 n. 349 Sito esterno - per la partecipazione alle riunioni istituzionali e per le attività connesse all'espletamento del mandato.
Capo II
Indennità di carica, indennità di funzione e indennità di presenza
Art. 2

(sostituito comma 3 da art. 2 L.R. 19 agosto 1996 n. 33)

Indennità di carica (3)
1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 65 per cento dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 1 della Legge 31 ottobre 1965, n. 1261 Sito esterno.
2. Le variazioni dell'indennità di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali ad essa ragguagliate. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza. L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni, da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. Il divieto di cumulo non si applica nei casi in cui assegni, indennità, medaglie o gettoni di presenza siano collegati ad incarichi o ad uffici:
a) che il consigliere o l'assessore rivesta in seguito a nomina da parte del Consiglio, in rappresentanza della Regione;
b) che il consigliere o l'assessore sia chiamato a ricoprire, o cui sia eletto o nominato, in virtpiù di espressa previsione di leggi, o di regolamenti, o di statuti od atti costitutivi di enti o aziende.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 3 e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, ovvero una dichiarazione negativa.
5. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere a adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio informa l'Assemblea.
Art. 3
Trattenute sulla indennità di carica
1. Sull'indennità di carica di cui all'art. 2, al netto delle ritenute fiscali, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 1, comma 1, punto 4). (6)
2. I consiglieri che, ai sensi dell'art. 71, comma 1 del D. lgs. 2 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno, optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'art. 2, per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.
Art. 4
Diritto alla indennità di carica
1. Il diritto alla indennità di carica decorre dal giorno successivo a quello delle elezioni e cessa alla data delle successive elezioni per il rinnovo del Consiglio, o a quello dell'anticipato scioglimento dello stesso. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida.
2. Ai consiglieri che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa nel corso della legislatura, le indennità di carica sono corrisposte - rispettivamente - fino a quando viene meno o da quando sorge il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio.
Art. 5

(sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 19 agosto 1996 n. 33)

Indennità di funzione
1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati:
a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 35 per cento;
b) al Vicepresidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale e ai Vicepresidenti del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 22,5 per cento;
c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, nonché ai Segretari dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 12,5 per cento; (4)
d) ai Capigruppo dei gruppi consiliari: indennità di funzione pari al 12,5 per cento;
e) ai Vicepresidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 5 per cento.
2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.
3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.
4. Qualora una delle funzioni di cui al comma 1 sia prorogata, a norma di legge o di regolamento, per periodi successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, il consigliere non rieletto che eserciti tale funzione continua a percepire le indennità di carica e di funzione e ad essere assoggettato alle trattenute di cui all'art. 3, fino alla scadenza della proroga.
Art. 6

(già sostituito da art. 4 L.R. 19 agosto 1996 n. 33; poi

sostituiti comma 1 e lett. a) comma 6 da art. 1 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3)

Rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni istituzionali
1. Per le spese sostenute in relazione alla presenza alle riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari istituite a norma degli articoli 16, 18 e 52 dello Statuto, alle riunioni per la Giunta per il regolamento, nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, e per tutte le spese derivanti da attività connesse all'espletamento del mandato è corrisposto ai Consiglieri regionali un rimborso spese costituito:
a) da un rimborso forfetario mensile corrisposto per dodici mensilità annuali, pari al 65 per cento dell'ammontare mensile della diaria corrisposta ai membri della Camera dei Deputati;
b) da un rimborso delle spese di trasporto determinato annualmente dall'Ufficio di presidenza. Il rimborso è calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del consigliere e la sede di riunione per il costo di esercizio al chilometro di un'automobile di cilindrata media e aggiungendo le spese autostradali; la distanza è autocertificata dal consigliere. Il rimborso delle spese di trasporto non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio o di un'autovettura a guida libera di proprietà dell'amministrazione regionale.
2. Nel caso in cui le riunioni di cui al comma 1 si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 compete a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione, ed è commisurato alla distanza tra questo comune e quello di residenza di ogni consigliere.
3. Il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 è liquidato su sedici presenze mensili per tutti i consiglieri regionali, indipendentemente dalle funzioni e dalle attività svolte a norma di Statuto.
4. Per ogni assenza, anche giustificata, alle riunioni di cui al comma 1 è operata una trattenuta pari ad un sedicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 1, lettera b).
5. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui al comma 1, non è corrisposto il rimborso di cui alla lettera a) del comma 1, ferme restando le trattenute disposte dal comma 4.
6. Le trattenute di cui ai commi 4 e 5 non sono operate:
a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi indicati al comma 1 e quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza del Consiglio o della Giunta a norma del comma 1 dell'articolo 8;
b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 1 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di commissioni consiliari di cui il consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in sostituzione, a norma del Regolamento interno, di altro componente; o quale proponente di argomenti sottoposti all'esame della commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in commissione;
c) quando il consigliere abbia comunque partecipato, nel mese, a non meno di sedici delle riunioni di cui al comma 1, comprese quelle di cui alla lettera b) del presente comma 6.
7. I richiami alla indennità di presenza dei consiglieri, contenuti nelle vigenti leggi regionali, si intendono riferiti al rimborso spese di cui al presente articolo.
Art. 7

(già sostituito da art. 5 L.R. 19 agosto 1996 n. 33;

poi sostituiti commi 2 e 3 da art. 16 L.R. 8 settembre 1997 n. 32;

indi modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38;

infine abrogato da art. 8 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3)

Rimborso delle spese connesse all'espletamento del mandato
abrogato
Capo III
Trattamento di missione e rimborsi spese
Art. 8
Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto
1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza del Consiglio o della Giunta, per disposizione, rispettivamente dell'Ufficio di presidenza del Consiglio o della Giunta.
2. Al consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, sono dovuti il rimborso integrale delle spese di trasporto, nonché una indennità giornaliera pari a un trentesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 6. Per missioni all'estero oltre al rimborso integrale delle spese di trasporto è dovuta una indennità giornaliera pari a un quindicesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 6.
3. All'assessore regionale per missioni nel territorio della regione è corrisposto un rimborso mensile onnicomprensivo pari al venti per cento dell'importo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 6.
4. Ai commi 2 e 3 del presente articolo come all'articolo 6 sono applicate le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.
Art. 9
Rimborso spese effettivamente sostenute
1. Il consigliere in missione ha facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso consigliere.
2. La misura della indennità di trasferta è ridotta della metà se vengono rimborsate le spese di vitto; di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio; e di due terzi se vengono rimborsate le spese di vitto e di alloggio.
3. La facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto è data anche se il consigliere non acquista per quella missione il titolo alla indennità di trasferta di cui all'art. 8.
4. Il consigliere può essere autorizzato a far uso, a proprio rischio, di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione. In tal caso spetta al consigliere, per ogni chilometro percorso, una indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo corrente di un litro di benzina super. L'indennità spetta anche se il consigliere non acquista per quella missione titolo all'indennità di trasferta di cui all'art. 8.
Art. 10

(sostituito comma 3 da art. 6 L.R. 19 agosto 1996 n. 33)

Uso di autovetture di servizio e abbonamenti a mezzi di trasporto e a percorsi autostradali
1. I consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio esclusivamente nei casi in cui si rechino in missione per conto e su espresso incarico del Consiglio regionale o della Giunta regionale, o svolgano attività di rappresentanza ufficiale.
2. Con appositi atti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale è disciplinata la disponibilità delle autovetture di servizio per altre esigenze connesse rispettivamente allo svolgimento del mandato consiliare e dei compiti di componente della Giunta.
3. L'Ufficio di presidenza può stipulare a nome dei consiglieri che ne facciano richiesta, con oneri a carico dei consiglieri stessi, abbonamenti ferroviari, ovvero a mezzi pubblici di linea sostitutivi di quelli ferroviari, per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri, anche se ubicato fuori del territorio regionale, alla sede del Consiglio regionale.
Capo IV
Indennità di fine mandato e assegno vitalizio
Art. 11
Indennità di fine mandato
1. L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati.
2. L'indennità spetta altresì ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.
3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato l'indennità spetta agli eredi del consigliere regionale.
Art. 12
Misura della indennità di fine mandato
1. La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'ultima indennità lorda di cui all'art. 2 percepita dal consigliere regionale, fino ad un massimo di dieci mensilità.
2. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero.
3. Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi per un numero di anni che, sommato a quelli per i quali la liquidazione è già stata corrisposta, non superi i dieci anni.
Art. 12 bis

(articolo aggiunto da art. 3 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3)

Anticipo sull'indennità di fine mandato
1. I consiglieri regionali possono richiedere la corresponsione di un anticipo sull'indennità di cui all'articolo 12 per una sola volta nel corso del loro mandato, anche in caso di più legislature non consecutive.
2. La misura dell'anticipo è pari all'ottanta per cento dell'ammontare dell'indennità che sarebbe dovuta, ai sensi dell'articolo 12, qualora il consigliere richiedente fosse cessato dalla carica l'ultimo giorno del mese precedente quello di effettuazione della richiesta.
Art. 13
Assegno vitalizio
1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'art. 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 16.
2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'art. 20, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'art. 20.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'art. 3.
Art. 14
Consiglieri inabili al lavoro
1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.
2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.
3. Se nonostante la dichiarazione di inabilità il consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta e, se già concesso, è revocato. L'Ufficio di Presidenza può eseguire o fare eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno. L'Ufficio di Presidenza può inoltre richiedere all'interessato la esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia.
4. Non è considerata attività di lavoro, ai fini del comma 3, l'esercizio di cariche pubbliche elettive e degli incarichi indicati al comma 3 dell'art. 2.
Art. 15
Accertamento della inabilità permanente
1. L'accertamento di inabilità di cui all'art. 14 è compiuto da un collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e uno indicato dall'interessato.
2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
3. Costituiscono in ogni caso permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della tabella A) annessa alla Legge 10 agosto 1950, n. 648 Sito esterno, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.
4. Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.
Art. 16
Contributi volontari
1. Il consigliere che abbia versato il contributo di cui all'art. 3 per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare - qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato - il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il 60° anno di età.
2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di mancata rielezione o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è uscito di carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda.
3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere dichiarato ineleggibile.
Art. 17

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3)

Restituzione contributi versati - Ricongiunzione - Sospensione dell'assegno vitalizio
1. Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 16, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria nè corresponsione di interessi.
2. Il consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda. Il consigliere che non abbia esercitato il mandato per legislature intere, qualora sia rieletto in successive legislature ha diritto, su domanda, a versare i contributi a completamento delle stesse legislature. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, accogliendo la domanda, stabilisce le modalità di versamento, accordando anche la possibilità di una rateazione che non si protragga oltre i tre anni e che comunque si concluda entro la legislatura nella quale è presentata la domanda.
3. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.
Art. 18

(sostituito comma 1 da art. 5 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3 e abrogato comma 2 da art. 8 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3)

Misura dell'assegno vitalizio
1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2 spettante ai consiglieri in carica.
2. abrogato
3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Anni di contribuzione Percentuali sulla indennità
mensile lorda
---------------------------------------------------------------------------------------------
5 20%
6 23%
7 26%
8 29%
9 32%
10 35%
11 38%
12 41%
13 44%
14 47%
15 anni ed oltre 50%
---------------------------------------------------------------------------------------------
4. Nell'ipotesi prevista all'art. 14 comma 2, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.
Art. 19
Decorrenza dell'assegno vitalizio
1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.
2. Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.
3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.
4. Resta fermo quanto disposto dagli artt. 14 e 15 per il caso dei consiglieri inabili al lavoro.
Art. 20

(sostituiti commi 1 e 4 da art. 6 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3)

Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'art. 3
1. Ove il consigliere, per tutta la durata del mandato abbia versato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento della trattenuta di cui all'articolo 3, a seguito del suo decesso è attribuita o al coniuge o ai figli una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio minimo. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio. Qualora la quota aggiuntiva sia stata versata dal consigliere per tutte le legislature in cui ha esercitato il mandato, la quota del 50 per cento da attribuirsi al coniuge o ai figli è rapportata all'importo lordo dell'assegno vitalizio spettante al consigliere al momento del decesso.(2)
2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino alla maggiore età o, purché studenti, fino al compimento del 26° anno di età, salvo il caso di totale invalidità a proficuo lavoro accertato con le modalità di cui all'art. 15. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla porzione di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.
3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi precedenti è subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di volersene avvalere. Il consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.
4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1 ha luogo entro sessanta giorni dalla assunzione del mandato. La comunicazione può aver luogo anche nel corso del mandato consiliare: in tal caso l'obbligo di pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di consigliere; a richiesta del consigliere il versamento dei contributi dovuti può essere rateizzato, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'intera somma dovuta entro la data in cui ha termine il proprio mandato.
5. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del consigliere.
Art. 21
Quota dell'assegno in caso di morte del consigliere per cause di servizio
1. Se il decesso del consigliere avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui all'art. 20 comma 1, indipendentemente dall'età del consigliere e dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'art. 3. Qualora il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, l'assegno è commisurato all'importo minimo del vitalizio.
Art. 22
Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno
1. La corresponsione della quota di assegno di cui all'art. 20 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere.
2. I ratei di assegni non riscossi entro cinque anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.
3. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza.
Capo V
Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale. Sospensione dalla carica di consigliere regionale
Art. 23
Collocamento in aspettativa
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni cui essi appartengono, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di proclamazione degli eletti e perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.
3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'art. 24.
Art. 24
Opzione circa il trattamento economico
1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'art. 23 possono optare, in luogo della indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'art. 2, riconosciuta in misura uguale a tutti i consiglieri della regione.
4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere conserva quindi il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità di funzione di cui all'art. 5, collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla regione; le indennità di presenza e le diarie, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfettaria; le indennità di missione; i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti lo status di consigliere regionale.
5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene; ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.
Art. 25
Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali
1. La corresponsione dell'indennità di cui all'art. 2 e delle eventuali indennità speciali di cui all'art. 5 è sospesa di diritto :
b) nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del consigliere o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'art. 1 della Legge 16/92 Sito esterno, dispone immediatamente la sospensione delle indennità con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Oltre che nei casi indicati nell'art. 15, comma 4 quater della Legge 55/90 Sito esterno come modificato dalla Legge 16/92 Sito esterno, la sospensione dell'indennità cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'art. 299 c.p.p. e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 306 c.p.p. .
Art. 26
Assegno in caso di sospensione dalla carica
1. Nelle ipotesi di cui all'art. 25, il Consiglio regionale delibera a favore del consigliere la concessione di un assegno in misura pari alla metà dell'indennità di carica di cui all'art. 2.
2. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, al consigliere che sia stato sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, l'intera indennità di carica, detratto l'assegno già corrisposto ai sensi del comma 1. Sulla indennità di carica vengono operate le trattenute di cui all'art. 3 ed il periodo di sospensione è valido a tutti gli effetti ai fini di cui all'art. 13.
Capo VI
Norme transitorie e finali - Abrogazioni
Art. 27
Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri
1. A decorrere dal 1° giugno 1995 il "Fondo interno di previdenza dei consiglieri della Regione Emilia-Romagna" di cui alla L.R. 22 gennaio 1973, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso. Tutte le funzioni del fondo, comprese quelle di cui all'art. 3 della L.R. 23 gennaio 1973, n. 9, sono trasferite al bilancio regionale. Entro il 31 maggio 1995 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del fondo. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione del fondo sono trasferite al bilancio della Regione.
2. A decorrere dal 1° giugno 1995 le spese per le indennità dei consiglieri regionali previste dall'art. 1 della presente legge, le spese per la restituzione dei contributi ai sensi degli artt. 17 e 28, e in genere tutte le spese già rientranti nelle funzioni del soppresso fondo interno di previdenza sono a carico dei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale.
3. A decorrere dal 1° giugno 1995 l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla presente legge sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale.
4. Le trattenute obbligatorie di cui al comma 1 dell'art. 3 sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione, che verrà istituito in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o della sua variazione.
Art. 28

(abrogati commi 3 e 4 da art. 8 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3)

Disposizioni transitorie
1. Le norme di cui al Capo IV si applicano ai consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio regionale nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2. Salvo per quanto disposto al comma 2 dell'art. 18, la materia di cui al Capo IV per i consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere disciplinata in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 22 gennaio 1973, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
3. abrogato
4. abrogato
Art. 29
Sostituzione di norme
1. Dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge sono sostituite dalla presente legge le seguenti leggi regionali:
11 ottobre 1972, n. 8;
22 gennaio 1973, n. 6;
19 aprile 1975, n. 25;
12 gennaio 1978, n. 3;
14 febbraio 1979, n. 2;
23 maggio 1980, n. 41;
14 dicembre 1981, n. 46;
19 settembre 1983, n. 36;
20 settembre 1983, n. 37;
15 luglio 1987, n. 24;
16 maggio 1988, n. 20, limitatamente agli articoli 1, 3 e 4.
Art. 30
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, a decorrere dal 1° giugno 1995, si fa fronte con gli stanziamenti dell'apposito capitolo di spesa previsto nel bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio regionale.
Art. 31
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiara urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

In virtù dell'art. 9 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3, i consiglieri che abbiano effettuato versamenti aggiuntivi ai sensi del previgente comma 1 possono richiederne l'integrale rimborso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della succitata legge. Il testo del previgente comma 1 era il seguente:

"1. Ove il consigliere, per tutta la durata del mandato abbia versato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento della trattenuta di cui all'art. 3, a seguito del suo decesso è attribuita o al coniuge o ai figli una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio spettante. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio."

Ai sensi dell'art. 10 L.R. 17 febbraio 2005 n. 9, l'indennità di cui al presente articolo spetta al "Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza" istituito dalla legge citata.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 la norma di cui alla presente lettera si applica ai Questori dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa a decorrere dal 16 maggio 2005. Dalla medesima data al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 marzo 2000 n. 17. Ai sensi del successivo comma 3, le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.

Ai sensi dell'art. 31 L.R. 28 luglio 2006 n. 13, alla data del 1 gennaio 2006, l'importo degli assegni vitalizi di cui alla presente legge, indipendentemente dalla loro decorrenza, è determinato in percentuale sulla base dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali al 31 dicembre 2005. La misura di tale importo aumenterà in corrispondenza alle variazioni in aumento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri al 1 gennaio 2006, a decorrere dalla compensazione della diminuzione del 7,5%.

A seguito della modifica dell'art. 1, comma 1 della presente legge da parte dell'art. 1 L.R. 19 agosto 1996 n. 33, le parole "di cui all'art. 1, comma 1, punto 4)" del presente comma dovrebbero intendersi soppresse.

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