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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE (1)(5)

Capo II
Indennità di carica, indennità di funzione e indennità di presenza
Art. 2

(sostituito comma 3 da art. 2 L.R. 19 agosto 1996 n. 33)

Indennità di carica (3)
1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 65 per cento dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 1 della Legge 31 ottobre 1965, n. 1261 Sito esterno.
2. Le variazioni dell'indennità di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali ad essa ragguagliate. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza. L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni, da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. Il divieto di cumulo non si applica nei casi in cui assegni, indennità, medaglie o gettoni di presenza siano collegati ad incarichi o ad uffici:
a) che il consigliere o l'assessore rivesta in seguito a nomina da parte del Consiglio, in rappresentanza della Regione;
b) che il consigliere o l'assessore sia chiamato a ricoprire, o cui sia eletto o nominato, in virtpiù di espressa previsione di leggi, o di regolamenti, o di statuti od atti costitutivi di enti o aziende.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 3 e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, ovvero una dichiarazione negativa.
5. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere a adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio informa l'Assemblea.
Art. 3
Trattenute sulla indennità di carica
1. Sull'indennità di carica di cui all'art. 2, al netto delle ritenute fiscali, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 1, comma 1, punto 4). (6)
2. I consiglieri che, ai sensi dell'art. 71, comma 1 del D. lgs. 2 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno, optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'art. 2, per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.
Art. 4
Diritto alla indennità di carica
1. Il diritto alla indennità di carica decorre dal giorno successivo a quello delle elezioni e cessa alla data delle successive elezioni per il rinnovo del Consiglio, o a quello dell'anticipato scioglimento dello stesso. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida.
2. Ai consiglieri che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa nel corso della legislatura, le indennità di carica sono corrisposte - rispettivamente - fino a quando viene meno o da quando sorge il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio.
Art. 5

(sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 19 agosto 1996 n. 33)

Indennità di funzione
1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati:
a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 35 per cento;
b) al Vicepresidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale e ai Vicepresidenti del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 22,5 per cento;
c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, nonché ai Segretari dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 12,5 per cento; (4)
d) ai Capigruppo dei gruppi consiliari: indennità di funzione pari al 12,5 per cento;
e) ai Vicepresidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 5 per cento.
2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.
3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.
4. Qualora una delle funzioni di cui al comma 1 sia prorogata, a norma di legge o di regolamento, per periodi successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, il consigliere non rieletto che eserciti tale funzione continua a percepire le indennità di carica e di funzione e ad essere assoggettato alle trattenute di cui all'art. 3, fino alla scadenza della proroga.
Art. 6

(già sostituito da art. 4 L.R. 19 agosto 1996 n. 33; poi

sostituiti comma 1 e lett. a) comma 6 da art. 1 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3)

Rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni istituzionali
1. Per le spese sostenute in relazione alla presenza alle riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari istituite a norma degli articoli 16, 18 e 52 dello Statuto, alle riunioni per la Giunta per il regolamento, nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, e per tutte le spese derivanti da attività connesse all'espletamento del mandato è corrisposto ai Consiglieri regionali un rimborso spese costituito:
a) da un rimborso forfetario mensile corrisposto per dodici mensilità annuali, pari al 65 per cento dell'ammontare mensile della diaria corrisposta ai membri della Camera dei Deputati;
b) da un rimborso delle spese di trasporto determinato annualmente dall'Ufficio di presidenza. Il rimborso è calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del consigliere e la sede di riunione per il costo di esercizio al chilometro di un'automobile di cilindrata media e aggiungendo le spese autostradali; la distanza è autocertificata dal consigliere. Il rimborso delle spese di trasporto non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio o di un'autovettura a guida libera di proprietà dell'amministrazione regionale.
2. Nel caso in cui le riunioni di cui al comma 1 si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 compete a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione, ed è commisurato alla distanza tra questo comune e quello di residenza di ogni consigliere.
3. Il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 è liquidato su sedici presenze mensili per tutti i consiglieri regionali, indipendentemente dalle funzioni e dalle attività svolte a norma di Statuto.
4. Per ogni assenza, anche giustificata, alle riunioni di cui al comma 1 è operata una trattenuta pari ad un sedicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 1, lettera b).
5. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui al comma 1, non è corrisposto il rimborso di cui alla lettera a) del comma 1, ferme restando le trattenute disposte dal comma 4.
6. Le trattenute di cui ai commi 4 e 5 non sono operate:
a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi indicati al comma 1 e quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza del Consiglio o della Giunta a norma del comma 1 dell'articolo 8;
b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 1 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di commissioni consiliari di cui il consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in sostituzione, a norma del Regolamento interno, di altro componente; o quale proponente di argomenti sottoposti all'esame della commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in commissione;
c) quando il consigliere abbia comunque partecipato, nel mese, a non meno di sedici delle riunioni di cui al comma 1, comprese quelle di cui alla lettera b) del presente comma 6.
7. I richiami alla indennità di presenza dei consiglieri, contenuti nelle vigenti leggi regionali, si intendono riferiti al rimborso spese di cui al presente articolo.
Art. 7

(già sostituito da art. 5 L.R. 19 agosto 1996 n. 33;

poi sostituiti commi 2 e 3 da art. 16 L.R. 8 settembre 1997 n. 32;

indi modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38;

infine abrogato da art. 8 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3)

Rimborso delle spese connesse all'espletamento del mandato
abrogato

Note del Redattore:

In virtù dell'art. 9 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3, i consiglieri che abbiano effettuato versamenti aggiuntivi ai sensi del previgente comma 1 possono richiederne l'integrale rimborso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della succitata legge. Il testo del previgente comma 1 era il seguente:

"1. Ove il consigliere, per tutta la durata del mandato abbia versato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento della trattenuta di cui all'art. 3, a seguito del suo decesso è attribuita o al coniuge o ai figli una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio spettante. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio."

Ai sensi dell'art. 10 L.R. 17 febbraio 2005 n. 9, l'indennità di cui al presente articolo spetta al "Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza" istituito dalla legge citata.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 la norma di cui alla presente lettera si applica ai Questori dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa a decorrere dal 16 maggio 2005. Dalla medesima data al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 marzo 2000 n. 17. Ai sensi del successivo comma 3, le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.

Ai sensi dell'art. 31 L.R. 28 luglio 2006 n. 13, alla data del 1 gennaio 2006, l'importo degli assegni vitalizi di cui alla presente legge, indipendentemente dalla loro decorrenza, è determinato in percentuale sulla base dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali al 31 dicembre 2005. La misura di tale importo aumenterà in corrispondenza alle variazioni in aumento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri al 1 gennaio 2006, a decorrere dalla compensazione della diminuzione del 7,5%.

A seguito della modifica dell'art. 1, comma 1 della presente legge da parte dell'art. 1 L.R. 19 agosto 1996 n. 33, le parole "di cui all'art. 1, comma 1, punto 4)" del presente comma dovrebbero intendersi soppresse.

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