Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE (7)(1)(5)

Art. 17

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3)

Restituzione contributi versati - Ricongiunzione - Sospensione dell'assegno vitalizio
1. Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 16, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria nè corresponsione di interessi.
2. Il consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda. Il consigliere che non abbia esercitato il mandato per legislature intere, qualora sia rieletto in successive legislature ha diritto, su domanda, a versare i contributi a completamento delle stesse legislature. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, accogliendo la domanda, stabilisce le modalità di versamento, accordando anche la possibilità di una rateazione che non si protragga oltre i tre anni e che comunque si concluda entro la legislatura nella quale è presentata la domanda.
3. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.

Note del Redattore:

In virtù dell'art. 9 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3, i consiglieri che abbiano effettuato versamenti aggiuntivi ai sensi del previgente comma 1 possono richiederne l'integrale rimborso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della succitata legge. Il testo del previgente comma 1 era il seguente:

"1. Ove il consigliere, per tutta la durata del mandato abbia versato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento della trattenuta di cui all'art. 3, a seguito del suo decesso è attribuita o al coniuge o ai figli una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio spettante. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio."

Ai sensi dell'art. 10 L.R. 17 febbraio 2005 n. 9, l'indennità di cui al presente articolo spetta al "Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza" istituito dalla legge citata.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 la norma di cui alla presente lettera si applica ai Questori dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa a decorrere dal 16 maggio 2005. Dalla medesima data al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 marzo 2000 n. 17. Ai sensi del successivo comma 3, le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.

Ai sensi dell'art. 31 L.R. 28 luglio 2006 n. 13, alla data del 1 gennaio 2006, l'importo degli assegni vitalizi di cui alla presente legge, indipendentemente dalla loro decorrenza, è determinato in percentuale sulla base dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali al 31 dicembre 2005. La misura di tale importo aumenterà in corrispondenza alle variazioni in aumento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri al 1 gennaio 2006, a decorrere dalla compensazione della diminuzione del 7,5%.

A seguito della modifica dell'art. 1, comma 1 della presente legge da parte dell'art. 1 L.R. 19 agosto 1996 n. 33, le parole "di cui all'art. 1, comma 1, punto 4)" del presente comma dovrebbero intendersi soppresse.

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13, l'istituto dell'assegno vitalizio regionale di cui alla presente legge è abrogato dalla X legislatura regionale.

Espandi Indice