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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE (1)

Art. 27
Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri
1. A decorrere dal 1° giugno 1995 il "Fondo interno di previdenza dei consiglieri della Regione Emilia-Romagna" di cui alla L.R. 22 gennaio 1973, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso. Tutte le funzioni del fondo, comprese quelle di cui all'art. 3 della L.R. 23 gennaio 1973, n. 9, sono trasferite al bilancio regionale. Entro il 31 maggio 1995 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del fondo. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione del fondo sono trasferite al bilancio della Regione.
2. A decorrere dal 1° giugno 1995 le spese per le indennità dei consiglieri regionali previste dall'art. 1 della presente legge, le spese per la restituzione dei contributi ai sensi degli artt. 17 e 28, e in genere tutte le spese già rientranti nelle funzioni del soppresso fondo interno di previdenza sono a carico dei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale.
3. A decorrere dal 1° giugno 1995 l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla presente legge sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale.
4. Le trattenute obbligatorie di cui al comma 1 dell'art. 3 sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione, che verrà istituito in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o della sua variazione.

Note del Redattore:

In virtù dell'art. 9 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3, i consiglieri che abbiano effettuato versamenti aggiuntivi ai sensi del previgente comma 1 possono richiederne l'integrale rimborso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della succitata legge. Il testo del previgente comma 1 era il seguente:

"1. Ove il consigliere, per tutta la durata del mandato abbia versato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento della trattenuta di cui all'art. 3, a seguito del suo decesso è attribuita o al coniuge o ai figli una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio spettante. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio."

Ai sensi dell'art. 10 L.R. 17 febbraio 2005 n. 9, l'indennità di cui al presente articolo spetta al "Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza" istituito dalla legge citata.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 la norma di cui alla presente lettera si applica ai Questori dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa a decorrere dal 16 maggio 2005. Dalla medesima data al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 marzo 2000 n. 17. Ai sensi del successivo comma 3, le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.

A seguito della modifica dell'art. 1, comma 1 della presente legge da parte dell'art. 1 L.R. 19 agosto 1996 n. 33, le parole "di cui all'art. 1, comma 1, punto 4)" del presente comma dovrebbero intendersi soppresse.

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13, l'istituto dell'assegno vitalizio regionale di cui alla presente legge è abrogato dal 1 gennaio 2013.

Ai sensi dell'art. 14 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17 è facoltà del Consigliere in carica o cessato dal mandato di rinunciare all'assegno vitalizio.

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