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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE (1)

Art. 20

(sostituiti commi 1 e 4 da art. 6 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3)

Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'art. 3
1. Ove il consigliere, per tutta la durata del mandato abbia versato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento della trattenuta di cui all'articolo 3, a seguito del suo decesso è attribuita o al coniuge o ai figli una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio minimo. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio. Qualora la quota aggiuntiva sia stata versata dal consigliere per tutte le legislature in cui ha esercitato il mandato, la quota del 50 per cento da attribuirsi al coniuge o ai figli è rapportata all'importo lordo dell'assegno vitalizio spettante al consigliere al momento del decesso.(2)
2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino alla maggiore età o, purché studenti, fino al compimento del 26° anno di età, salvo il caso di totale invalidità a proficuo lavoro accertato con le modalità di cui all'art. 15. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla porzione di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.
3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi precedenti è subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di volersene avvalere. Il consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.
4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1 ha luogo entro sessanta giorni dalla assunzione del mandato. La comunicazione può aver luogo anche nel corso del mandato consiliare: in tal caso l'obbligo di pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di consigliere; a richiesta del consigliere il versamento dei contributi dovuti può essere rateizzato, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'intera somma dovuta entro la data in cui ha termine il proprio mandato.
5. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del consigliere.

Note del Redattore:

In virtù dell'art. 9 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3, i consiglieri che abbiano effettuato versamenti aggiuntivi ai sensi del previgente comma 1 possono richiederne l'integrale rimborso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della succitata legge. Il testo del previgente comma 1 era il seguente:

"1. Ove il consigliere, per tutta la durata del mandato abbia versato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento della trattenuta di cui all'art. 3, a seguito del suo decesso è attribuita o al coniuge o ai figli una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio spettante. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio."

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13, l'istituto dell'assegno vitalizio regionale di cui alla presente legge è abrogato dal 1 gennaio 2013.

Ai sensi dell'art. 14 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17 è facoltà del Consigliere in carica o cessato dal mandato di rinunciare all'assegno vitalizio.

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