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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE (1)

Capo V
Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale. Sospensione dalla carica di consigliere regionale
Art. 23

(abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11. Vedi, ora, art. 11 della stessa legge)

Collocamento in aspettativa
abrogato.
Art. 24

(modificato comma 4 da art. 16 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17), poi articolo abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11. Vedi, ora, art. 12 della stessa legge)

Opzione circa il trattamento economico
abrogato.
Art. 25

(abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11. Vedi, ora, art. 13 della stessa legge)

Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali
abrogato.
Art. 26

(abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11. Vedi, ora, art. 14 della stessa legge)

Assegno in caso di sospensione dalla carica
abrogato.

Note del Redattore:

In virtù dell'art. 9 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3, i consiglieri che abbiano effettuato versamenti aggiuntivi ai sensi del previgente comma 1 possono richiederne l'integrale rimborso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della succitata legge. Il testo del previgente comma 1 era il seguente:

"1. Ove il consigliere, per tutta la durata del mandato abbia versato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento della trattenuta di cui all'art. 3, a seguito del suo decesso è attribuita o al coniuge o ai figli una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio spettante. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio."

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13, l'istituto dell'assegno vitalizio regionale di cui alla presente legge è abrogato dal 1 gennaio 2013.

Ai sensi dell'art. 14 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17 è facoltà del Consigliere in carica o cessato dal mandato di rinunciare all'assegno vitalizio.

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