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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

Art. 12 bis

(già articolo aggiunto da art. 3 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3, poi abrogato da art. 15 L.R. 12 marzo 2015 n. 1)

Anticipo sull'indennità di fine mandato
abrogato.
Art. 13

(aggiunto comma 3 bis. da art. 11 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17)

Assegno vitalizio (3)(4)
1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'art. 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 16.
2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'art. 20, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'art. 20.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'art. 3.
3 bis. Stante l'abolizione del vitalizio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla l. n. 213 del 2012.

Note del Redattore:

In virtù dell'art. 9 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3, i consiglieri che abbiano effettuato versamenti aggiuntivi ai sensi del previgente comma 1 possono richiederne l'integrale rimborso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della succitata legge. Il testo del previgente comma 1 era il seguente:

"1. Ove il consigliere, per tutta la durata del mandato abbia versato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento della trattenuta di cui all'art. 3, a seguito del suo decesso è attribuita o al coniuge o ai figli una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio spettante. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio."

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13, l'istituto dell'assegno vitalizio regionale di cui alla presente legge è abrogato dal 1 gennaio 2013.

Ai sensi dell'art. 14 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17 è facoltà del Consigliere in carica o cessato dal mandato di rinunciare all'assegno vitalizio.

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