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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

Art. 13.1
Innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio
1. Per i consiglieri regionali che hanno diritto all'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)) e che non hanno compiuto sessanta anni di età entro la data di entrata in vigore della presente legge, l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata all'età per il diritto alla pensione di vecchiaia valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, fatto salvo quanto previsto per i nati dal 1957 al 1963 dal comma 2.
2. Per i consiglieri che hanno diritto all'assegno vitalizio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2010, che siano nati tra il 1957 ed il 1963 e che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età entro la data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alle seguenti lettere:
a) per i nati nell'anno 1957 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantuno anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 3% lordo dello stesso;
b) per i nati nell'anno 1958 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantadue anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 6% lordo dello stesso;
c) per i nati nell'anno 1959 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantatré anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 9% lordo dello stesso;
d) per i nati nell'anno 1960 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantaquattro anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 12% lordo dello stesso;
e) per i nati nell'anno 1961 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantacinque anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 15% lordo dello stesso;
f) per i nati nell'anno 1962 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantasei anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 18% lordo dello stesso;
g) per i nati nell'anno 1963 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 21% lordo dello stesso.
3. Tutti i consiglieri di cui al comma 2, hanno la facoltà di optare per la riduzione dell'assegno vitalizio pari al 3% lordo per ogni anno mancante rispetto all'età fissata per il diritto al vitalizio stesso.

Note del Redattore:

In virtù dell'art. 9 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3, i consiglieri che abbiano effettuato versamenti aggiuntivi ai sensi del previgente comma 1 possono richiederne l'integrale rimborso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della succitata legge. Il testo del previgente comma 1 era il seguente:

"1. Ove il consigliere, per tutta la durata del mandato abbia versato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento della trattenuta di cui all'art. 3, a seguito del suo decesso è attribuita o al coniuge o ai figli una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio spettante. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio."

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13, l'istituto dell'assegno vitalizio regionale di cui alla presente legge è abrogato dal 1 gennaio 2013.

Ai sensi dell'art. 14 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17 è facoltà del Consigliere in carica o cessato dal mandato di rinunciare all'assegno vitalizio.

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